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INVALIDI CIVILI, LEGGERO AUMENTO DELLE INDENNITÀ

Nel 2021 le prestazioni assistenziali per gli  invalidi civili subiranno leggerissimi aumenti. L’assegno mensile d’invalidità, l'indennità di frequenza e la pensione d’inabilità civile saranno pari a  287,09 euro al mese, contro i 286,81 euro erogati nel 2020.

Quest'anno il tasso Istat è risultato pari a zero. Tuttavia, gli importi crescono leggermente per recuperare la differenza rispetto al tasso applicato provvisoriamente dal primo gennaio 2020 (0,4% contro lo 0,5% definitivo). L'aumento, come si ricava nella circolare Inps 148, emanata nei giorni scorsi, ricade per intero, in modo retroattivo, sull'annualità 2020. Insomma, nel 2021 non ci sarà alcuna ulteriore rivalutazione (Vedi importi e limiti di reddito nella tabella allegata).

I limiti di reddito. Per l’assegno mensile d’invalidità e l'indennità di frequenza non bisogna superare i  4.931,29 euro. Mentre resta più elevato il reddito richiesto per la pensione d’inabilità civile: 16.982,49 euro l’anno. Per la concessione di queste prestazioni vale sempre il principio, secondo cui occorre guardare solo al reddito del beneficiario, e non anche di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare (soprattutto il coniuge, escluso da una legge del 2013).

La sentenza della Corte costituzionale. In base alla sentenza della Corte costituzionale 152/2020 (si veda news del 29 settembre, https://www.iomiassicuro.it/news/invalidi-aumenti-su-domanda-gli-under-60), invalidi totali e  ciechi assoluti possono ottenere il famoso incremento al “milione al mese” sin dal compimento dei 18 anni (dai 70 anni per gli invalidi civili parziali e i ciechi parziali): con quest’aumento il massimo è pari a 652,02 euro al mese. Vengono presi in considerazione anche i redditi del coniuge.

Da segnalare che nel 2021 l’assegno sociale sostitutivo o derivante dall'invalidità civile per gli invalidi parziali o totali potrà essere concesso a 67 anni: l'importo base è pari a 374,85 euro al mese a condizione che il percettore rispetti i livelli di reddito personale, indicati in precedenza, previsti per il conseguimento delle prestazioni d’invalidità civile. Alla cifra si può aggiungere la maggiorazione di 85,43 euro prevista dall'articolo 67 legge 448/1998 e dall'articolo 52 della legge 488/1999 (a condizione che il titolare rispetti particolari requisiti di reddito personale e coniugale). 

 

www.inps.it