I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia si raggiunge con due requisiti:
1) un’anzianità contributiva minima: almeno 20 anni, oppure 15 se accreditati entro il 31 dicembre 1992;
2) una determinata età anagrafica legata a adeguamenti demografici periodici (ogni biennio), le cosiddette “speranze di vita” dopo i 65 anni.
3) cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Per i lavoratori che hanno iniziato l'attività dal primo gennaio 1996 (privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), la pensione di vecchiaia, dal 1 gennaio 2012, richiede gli stessi requisiti di quelli previsti per i chi risultava già assicurato il 31 dicembre 1995.
E' inoltre possibile ottenere la pensione di vecchiaia, per entrambi i sessi, all’età di 71 anni (requisito soggetto all’adeguamento demografico) con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (non valgono i contributi figurativi).
Affinché venga riconosciuta la pensione prima dei 71 anni di età, l’importo del trattamento non deve risultare inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 755 euro mensili nel 2023).
Si prescinde da quest’ultima condizione, la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 71 anni, in presenza di un almeno cinque anni di contribuzione effettiva.
Anno |
Dipendenti |
Autonomi |
|
Uomini |
Donne |
Uomini |
|
2000-2011 |
65 |
60 |
65 |
2012 |
66 |
62 |
66 |
2013 |
66 e 3 mesi |
62 e 3 mesi |
66 e 3 mesi |
2014-2015 |
66 e 3 mesi |
63 e 9 mesi |
66 e 7 mesi |
2016-2017 |
66 e 7 mesi |
65 e 7 mesi |
66 e 7 mesi |
2018 |
66 e 7 mesi |
66 e 7 mesi |
66 e 7 mesi |
2019-2024 |
67 |
67 |
67 |
Le norme prevedono in alcuni casi la riduzione dei requisiti di età per l'accesso al pensionamento in presenza di situazioni soggettive particolari:
1) per gli invalidi con grado di infermità pari o superiore all'80%, per i quali si continua ad applicare i vecchi limiti di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, soggetti all’adeguamento demografico (56 e 60 anni nel 2019-2024);
2) per i non vedenti, in condizioni di cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, per i quali l’età è fissata a 50 anni se donne e 55 se uomini, in presenza di almeno dieci anni di contribuzione.