COSÌ LA DURATA
E' molto importante capire come si apre il paracadute assicurativo perché oggi la maggior parte delle polizze di rc professionale adottano una particolare forma di copertura, chiamata claims made, che presenta vantaggi ma anche insidie, se non è ben compresa, e restringe i diritti in modo sostanziale. In passato era prevalente la formula denominata Loss occurring (o Loss occurrence), che prevede il risarcimento del danno avvenuto durante il periodo di validità della polizza: è il caso tipico della copertura obbligatoria di rc auto, in cui la compagnia risarcisce il danno causato nel periodo di validità del contratto. La polizza claims made, tipica dei mercati anglosassone e americano, prevede invece che siano risarciti solo i sinistri (cioè le richieste danni pervenute da terzi) denunciati alla compagnia durante il periodo di validità del contratto. È una limitazione non da poco, soprattutto se si pensa che una richiesta danni può arrivare entro dieci anni da quando si è verificato il fatto che li ha provocati. Per avere un’adeguata protezione è bene stipulare polizze che accettano come denuncia di sinistro non solo la «richiesta di risarcimento», ma anche la «circostanza» ossia qualsiasi atto o fatto di cui l’assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dar luogo a future richieste di risarcimento: per esempio la ricezione di un «avviso di garanzia», o contestazioni verbali ricevute da terze parti.
Per garantirsi dai danni commessi prima della sottoscrizione della polizza ma non noti al professionista, il contratto deve avere una garanzia chiamata pregressa o retroattività. In pratica, se ha iniziato l’attività il primo gennaio 2008 e nel 2013 stipula per la prima volta un’assicurazione rc (oppure sostituisce la vecchia copertura con quella di un’altra compagnia), dovrà stipulare un contratto con almeno cinque anni di retroattività; in caso contrario rischia di rimanere scoperto, anche se ha pagato il premio. La clausola della retroattività, purtroppo, è spesso a pagamento. Se, invece, il professionista sta per terminare l’attività, è necessario sottoscrivere la garanzia postuma o di ultrattività: quest’ultima protegge dalle richieste di risarcimento che si possono ricevere dopo aver cessato la professione, ma relative al periodo di svolgimento dell’attività.