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  • SPECIALE PENSIONI 2021

SPECIALE PENSIONI 2021

L’Inps ha reso pubblici i “criteri generali per la pensione”, una vera e propria guida on line che per tutti i trattamenti pensionistici in vigore sintetizza i diversi requisiti necessari per maturare la rendita. Per ognuno sono infatti indicate:

1) le regole e le opzioni richieste ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

2) le regole e le opzioni richieste ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva dopo il primo gennaio 1996;

3) le finestre mobili utili per andare in pensione (ovvero il periodo tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per la pensione e l’effettivo pagamento del primo rateo di pensione);

4) la possibilità, per quella determinata prestazione previdenziale, di cumulare i periodi assicurativi.

Questa misura (il cumulo) permette di sommare i contributi che un lavoratore, nell’arco della sua vita, ha versato a più gestioni previdenziali. Ossia, assicurazione generale obbligatoria, lavoratori dipendenti e gestioni speciali di commercianti, artigiani, coltivatori diretti, gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria, Gestione separata e iscritti alle casse professionali.

Nel documento predisposto dall’ente vengono analizzate le singole prestazioni previdenziali. Vediamole nel dettaglio.

 

Pensione anticipata

 

La pensione anticipata è un trattamento in vigore dal primo gennaio 2012. Il trattamento pensionistico ha sostituito la precedente “pensione di anzianità” che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cosiddette norme di salvaguardia. Più in particolare distinguiamo tra:

1) pensione anticipata lavoratori precocidedicata ai lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età e per questo, a un’età relativamente giovane, hanno maturato i contributi necessari per andare in pensione;

2) pensione anticipata “Quota 100”. Introdotta, in via sperimentale, per il triennio 2019- 2021 consente ai lavoratori di richiedere la pensione nel momento in cui la somma tra l’età del lavoratore e il numero di anni di contributi previdenziali accreditati è pari a 100 (l’età anagrafica non può essere inferiore a 62 anni e l’anzianità contributiva non inferiore a 38);

3) pensione anticipata Opzione donna, rivolta alle lavoratrici dipendenti e autonome, con la Legge di Bilancio 2021 è stata estesaa chi ha perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2020. Più in particolare, con il messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, l’Inps ha disposto che il trattamento pensionistico può essere usufruito dalle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2020 abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età minima di 58 anni, se dipendenti, e 59 se autonome.

 

Pensione di vecchiaia ordinaria

 

È “la pensione” per antonomasia, ovvero la prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale, erogata all’iscritto che ha raggiunto il limite massimo d’età congiuntamente a una determinata anzianità contributiva (almeno 20 anni di contributi). Dal 2013 i requisiti anagrafici utili per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono oggetto dell’adeguamento alla speranza di vita Istat: per il 2021 l’età anagrafica minima è fissata in 67 anni.

Per i lavoratori che hanno contributi dopo il primo gennaio 1996 si aggiunge altresì un terzo requisito per l’accesso alla pensione: l’importo dell’assegno spettante deve essere pari o superiore a 1,5 volte l’assegno sociale, che nel 2021 è pari a circa 460 euro.

Sono state istituite tuttavia due pensioni di vecchiaia che derogano a uno dei precedenti requisiti (67 anni di età o 20 di contributi) e così:

1) la Pensione di vecchiaia in deroga al requisito contributivo che prevede che i lavoratori di 67 anni di età possano accedere alla pensione con solo 15 anni di contributi in presenza di uno tra i seguenti requisiti:

a) 15 anni di contributi al 1992 (sia per dipendenti che autonomi);

b) autorizzazione al versamento volontario della contribuzione in data anteriore al 31.12.1992 (solo per i dipendenti privati);

c) 25 anni di assicurazione con almeno 10 di contribuzione con meno di 52 settimane all’anno (solo per i dipendenti privati);

2) la Pensione di vecchiaia in deroga al requisito anagrafico che prevede che i lavoratori dipendenti privati con 20 anni di contributi possano accedere alla pensione di vecchiaia con il raggiungimento dei 61 anni di età (se uomini) o 56 (se donne) invalidi almeno al 80%.

 

Pensione di vecchiaia per i non vedenti

 

È riservata ai soggetti affetti da cecità totale o parziale riconosciuta da medici della Commissione sanitaria. Possono accedere alla pensione con alcune agevolazioni sui requisiti anagrafici e contributivi. I lavoratori ciechi alla nascita, divenuti tali prima dell’inizio del rapporto assicurativo o quelli che, seppur divenuti ciechi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, abbiano almeno dieci anni di contribuzione dopo l’insorgere della cecità possono accedere alla pensione di vecchiaia con:

1) 56 anni per gli uomini se lavoratori dipendenti del settore privato;

2) 51 anni per le donne se lavoratrici dipendenti del settore privato;

3) 61 anni per gli uomini se lavoratori autonomi;

4) 56 anni per le donne se lavoratrici autonome.

Se i lavoratori non vedenti non hanno una cecità assoluta o sono divenuti ciechi dopo l’inizio del

rapporto assicurativo, ma non possiedono dieci anni di contributi, l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito a:

- 61 anni per gli uomini e 15 di contributi se lavoratori dipendenti;

- 56 anni per le donne e 15 di contributi se dipendenti;

- 66 anni di età per gli uomini e 15 di contributi se lavoratori autonomi;

- 61 anni per le donne e 15 di contributi se lavoratrici autonome.

Se i lavoratori non vedenti sono iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria la pensione si ottiene con 61 o 66 anni di età in relazione ai regolamenti organici dell’amministrazione di appartenenza, con 15 anni di contributi.

 

Pensione di vecchiaia per i lavori usuranti

 

È il trattamento pensionistico agevolato per i lavoratori dipendenti che si occupano di attività gravose o particolarmente faticose e pesanti. Le attività che permettono l’accesso a questa pensione di vecchiaia agevolata sono:

1) “lavori in galleria, cava o miniera” se svolti in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

2) “lavori nelle cave”, ovvero mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

3) “lavori nelle gallerie”, ovvero mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

4) “lavori in cassoni ad aria compressa”;

5) “lavori svolti dai palombari”;

6) “lavori ad alte temperature” (mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti a operazioni di colata manuale);

7) “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

8) “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e di continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi ecc.;

9) “lavori di asportazione dell’amianto” se svolti con carattere di prevalenza e continuità;

10) lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti alle lavorazioni collaterali delle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;

11) conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto;

12) lavoratori notturni, ovvero lavoratori che prestano la loro attività di notte: a) in turni di almeno sei ore (tra mezzanotte e le cinque del mattino), per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a: 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il primo luglio 2008 e il 30 giugno 2009; 68 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal primo luglio 2009; b) per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

 

L’Inps ricorda infine la pensione di vecchiaia e di anzianità in salvaguardia destinata ai lavoratori esodati, e la pensione di vecchiaia e di anzianità in totalizzazione, che permette gratuitamente al lavoratore di accedere a un’unica pensione sommando i contributi versati in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.

 

 

Ape (Anticipo pensionistico (Ape)

L’Ape (Anticipo pensionistico) consente l’erogazione di una indennità a carico dello Stato che accompagna i soggetti fino al momento in cui raggiungono l’età per la pensione. Possono accedervi i soggetti che:

1) lo richiedono per scelta (Ape volontaria);

2) sono in stato di bisogno (Ape sociale);

3) rientrano in un piano di ristrutturazione o trovano un accordo con l’azienda (Ape aziendale).

 

 

Pensione d’inabilità

È un trattamento pensionistico riconosciuto ai lavoratori per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

 

Assegno ordinario d’invalidità

Prestazione non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.

 

 

Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale

Questo trattamento previdenziale, detto anche “rottamazione negozi”, è riservato ai commercianti che cessano definitivamente la propria attività. A loro viene erogata un’ indennità, pari al trattamento minimo (516 euro nel 2021) dal 62° anno di età (57° le donne), sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

 

 

L’Inps ricorda che i requisiti anagrafici per ogni tipo di prestazione, vanno adeguati agli incrementi della speranza di vita a partire dal primo gennaio 2023, a eccezione:

1) dei requisiti per la pensione di vecchiaia per i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti che verranno adeguati, invece, a decorrere dal primo gennaio 2027;

2) dei requisiti di accesso all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale e all’Ape sociale, che non subiscono variazioni e adeguamenti.

Si specifica inoltre che:

1) per il comparto scuola l’Inps si riferisce a tutti gli insegnanti e il personale amministrativo tecnico e ausiliario (c.d. Ata) delle scuole statali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

2) per comparto Afam (Alta formazione artistica e musicale) l’Inps si riferisce a personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori statali, delle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), degli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, delle Accademie statali di danza e arte drammatica, degli Istituti statali superiori per le industrie artistiche.

 

www.inps.it

 

 

Le pensioni nel 2021

 

Categoria pensione

Requisito contributivo

Età richiesta

Finestra

Vecchiaia ordinaria

20 anni

67 anni

No

Vecchiaia giovani **

cinque anni

71 anni

No

Vecchiaia lavori

gravosi e usuranti

30 anni

66 anni e 7 mesi

No

Vecchiaia

in totalizzazione

20 anni

66 anni

18 mesi

Anticipata uomini

42 anni e 10 mesi

Qualsiasi

tre mesi

Anticipata donne

41 anni e 10 mesi

Qualsiasi

tre mesi

Anticipata

in totalizzazione

41 anni

Qualsiasi

21 mesi

Anticipata giovani **

20 anni

64 anni

No

Quota 100 privati

38 anni

62 anni

tre mesi

Quota 100 pubblici

38 anni

62 anni

sei mesi

Anticipata “precoci”

41 anni

Qualsiasi

tre mesi

“Opzione donna”

35 anni ***

58 anni (59 autonome)

12 mesi

 

* Tutti

** Soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995

*** Entro il 31 dicembre 2020