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  • Seconda puntata dello speciale sulle pensioni dei professionisti

LE PENSIONI DEI PROFESSIONISTI/2

Nella seconda puntata dell’ampio speciale sulle pensioni dei professionisti, ecco i requisiti richiesti a farmacisti, geometri, giornalisti, infermieri, ingegneri e architetti. La prima puntata, relativa ad agronomi, attuari, chimici, forestali e geologi (che fanno capo all’ente pluri-categoriale  Epap), e poi ad avvocati, biologi e commercialisti, è disponibile a questo linkwww.iomiassicuro.it/speciali/le-pensioni-dei-professionisti1.

 

FARMACISTI

Ente di riferimento: Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti, www.enpaf.it

Vi aderiscono obbligatoriamente i farmacisti iscritti agli albi professionali, anche se iscritti a un'altra forma di previdenza obbligatoria (Inps ex Inpdap ecc.).

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta all'età di 68 anni e 4 mesi sia per gli uomini sia per le donne, con un minimo di 30 anni di contribuzione (di cui almeno 20 di attività professionale; tale condizione non è richiesta a coloro che alla data del 31.12.1994 avevano già compiuto i 45 anni di età).

Il precedente requisito anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla cosiddetta speranza di vita (sulla base dei dati forniti dall’Istat), con una periodicità triennale (biennale dal 2019). 

L'iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può spostare la decorrenza della pensione per un periodo che va da uno a dieci anni (fino a un massimo di 75 anni di età).
L'istituto, riservato agli iscritti, consente di ottenere un aumento dell'importo della pensione maturata alla data di decorrenza in relazione al numero di anni di procrastino prescelti.

Pensione di anzianità

Dal primo gennaio 2016 la pensione di anzianità è soppressa.

È stata riconosciuta per il triennio 2013-2015, indipendentemente dall'età, con 42 anni di contribuzione (di cui almeno 20 di attività professionale).

 

GEOMETRI

Ente di riferimento: Cassa italiana di assistenza e previdenza dei geometri liberi professionisti, www.cipag.it.

 

 

 

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 70 anni (a regime nel 2019), sia per gli uomini sia per le donne, con almeno 35 anni di contribuzione.

 

Periodo transitorio:

il requisito si raggiunge nel 2019 con la seguente progressione:

2016

68 anni e 6 mesi

35 anni

2017

69 anni

35 anni

2018

69 anni e 6 mesi

35 anni

2019

70 anni

35 anni

 

Vecchiaia anticipata

Può essere riconosciuta anticipatamente, al compimento di 67 anni di età, purché sussista l'anzianità contributiva minima richiesta per la vecchiaia ordinaria.
Può essere riconosciuta solo a coloro che, dopo il primo gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2014, abbiano maturato ai 65 anni di età un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.

 

Vecchiaia contributiva (prevista dal 2010)

Può essere riconosciuta con i seguenti requisiti:

1) 67 anni di età;

2) almeno 20 anni di contribuzione

3) importo della pensione superiore a 1,5 volte l'assegno sociale (679,50 euro mensili nel 2018).

 

Pensione di anzianità

Spetta a 60 anni di età e 40 di anzianità contributiva: questa disciplina entrerà a regime nel 2020. In via transitoria, nel 2018 e 2019, è previsto l’innalzamento graduale dell’età anagrafica e dell’anzianità.

Il requisito nel periodo transitorio (2018-2019):

2018

60 anni

38 anni

2019

60 anni

39 anni

2020

70 anni

40 anni

 

Alla quota “retributiva” dei trattamenti di anzianità liquidati nel 2018 e 2019, prima della maturazione di 40 anni di contributi, viene applicata la sommatoria delle seguenti riduzioni:

 

Età anagrafica

Coefficiente riduzione

Anzianità contributiva

Coefficiente riduzione

59

20%

36

12%

60

15%

37

9%

61

10%

38

6%

62

5%

39

3%

63

2%

 

 

 

Esempio:

Un geometra di 60 anni con 37 anni di contributi percepirà una “quota retributiva” ridotta del 24%. Se dovesse chiedere la pensione a 61 anni di età (sempre in presenza di 37 anni di contributi) la riduzione scenderebbe al 19%.

 

GIORNALISTI (Liberi professionisti)

Ente di riferimento: Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), www.inpgi.it.

 

Sono obbligatoriamente iscritti i giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti negli appositi elenchi di categoria e i praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro che esercitano attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (Inpgi 2, gestione previdenziale separata dell'Inpgi). Le precedenti categorie di lavoratori sono soggette al medesimo obbligo, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

 

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia spetta:

1) al compimento del 66esimo anno di età, a condizione che risultino versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva;

2) oppure all’età di 70 anni e minimo 5 anni di anzianità contributiva.

 

Pensione di anzianità (vecchiaia anticipata)

Il diritto alla pensione può essere anticipato:

1) al compimento dei 63 anni di età con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’ammontare della prima rata risulti non inferiore a una soglia mensile, annualmente rivalutata sulla media quinquennale del Pil (Prodotto interno lordo), pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale Inps (679,50 euro mensili nel 2018). Si prescinde dal predetto importo al compimento del 66° anno di età (in pratica, quando scatta il diritto per la pensione di vecchiaia);

2) indipendentemente dai requisiti anagrafici, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

 

Pensione supplementare

 

Gli iscritti che siano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità come dipendenti, autonomi o liberi professionisti, possono richiedere, successivamente al compimento del 66esimo anno di età, la liquidazione di una pensione supplementare, anche senza aver maturato i requisiti di cui ai precedenti punti.

    

INFERMIERI PROFESSIONALI

Ente di riferimento: Ente nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica.

http://www.enpapi.it/

Sono soggetti all’iscrizione al fondo previdenziale gli infermieri, gli infermieri pediatrici e gli assistenti sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali (Ipasvi), esercitino attività libero professionale, in forma singola o associata senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di prestazione non abituale o collaborazione coordinata e continuativa, ovvero in una qualsiasi forma diversa da quella subordinata, anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente.

  • In forma individuale in quanto titolari di:
    • 1) partita IVA;
    • 2) rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
    • 3) prestazioni di lavoro autonomo non abituale. 
  • In forma associata in qualità di:
    • 1) associato a uno studio professionale;
    • 2) socio di cooperativa sociale con rapporto di lavoro autonomo.

Pensione di vecchiaia

Spetta all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Pensione anticipata 

  • 57 anni di età e 40 anni di contribuzione.

 

INGEGNERI - ARCHITETTI

 

  Ente previdenziale: Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti, www.inarcassa.it

 Sono obbligatoriamente iscritti gli ingegneri e architetti che svolgono la libera professione e non  godono di altra copertura assicurativa.

 

Pensione di vecchiaia

Spetta (nel 2018) all'età di 66 anni (sia per gli uomini che per le donne), con almeno 32 anni e 6 mesi di contribuzione.

Si prescinde dal requisito contributivo minimo per le pensioni liquidate all’età di 70 anni.

Dal primo gennaio 2014 l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni, come da tabella che segue, e il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni.

 

Anno di pensionamento

Requisiti

2012 – 2013

65 anni di età e 30 di contribuzione

2014

65 e 3 mesi anni di età e 30 e 6 mesi di contribuzione

2015

65 e 6 mesi anni di età e 31 di contribuzione

2016

65 e 9 mesi anni di età e 31 e 6 mesi di contribuzione

2017

66 anni di età e 32 di contribuzione

2018 *

66 anni di età e 32 e 6 mesi di contribuzione

2019

66 anni di età e 33 di contribuzione

2020

66 anni di età e 33 e 6 mesi di contribuzione

2021

66 anni di età e 34 di contribuzione

2022

66 anni di età e 34 e 6 mesi di contribuzione

2023

66 anni di età e 35 di contribuzione

  • Anno dal quale l’età anagrafica viene adeguata alle cosiddette speranze di vita indicate dall’ISTAT.

 

Pensione di vecchiaia anticipata

Dal primo gennaio 2013 la pensione di anzianità è stata soppressa e sostituita dal trattamento di vecchiaia anticipata, dall’età di 63 anni, a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito anagrafico, come da tabella di cui sopra (35 anni dal 2023). Per cui, chi compie 63 anni nel 2018 può richiedere la pensione di vecchiaia “anticipata” se ha maturato 32 anni di contribuzione.

Chi opta per la predetta  prestazione subisce una penalizzazione. La quota “retributiva” di pensione - riferita agli anni anteriori al 2013 (si veda più avanti “Misura della pensione”) - è decurtata in base a una percentuale decrescente in funzione dell’età di pensionamento: nel 2018 a 63 anni è pari a 11,189%, a 64 anni a 8,113% e a 65 anni a 3,604%.