INVALIDI, AUMENTI SU DOMANDA PER GLI UNDER 60
Decorre da agosto l'incremento “al milione”, della pensione degli invalidi civili (cioè fino a 651,51 euro mensili), a favore delle persone d'età inferiore a 60 anni. E per averlo serve farne richiesta all'Inps. Per non perdere gli eventuali arretrati (il beneficio è attribuito dal mese successivo a quello di presentazione della domanda), la richiesta va fatta entro il prossimo 9 ottobre. Lo spiega l'Inps nella Circolare n. 107/2020.
La sentenza della Corte costituzionale. La novità è arrivata dalla sentenza n. 152/2020 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l'incremento al milione (ossia a 516,46 euro, poi lievitati a 651,51) sia concesso alle persone di età pari o superiore a sessanta anni ,e non anche a quelli di età superiore a diciotto.
Per la Corte costituzionale il requisito d'età di 60 anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età. Ai fini dell'applicazione della sentenza, il decreto-legge di agosto (art. 15) ha apportato la modifica normativa alla legge n. 448/2001, con effetto dal 20 luglio (data della pronuncia giurisprudenziale).
La maggiorazione. L'Inps spiega che hanno diritto alla maggiorazione tutti gli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione d'inabilità, in possesso dei requisiti reddituali ed età non inferiore a 18 anni. La maggiorazione è riconosciuta d'ufficio in misura tale da garantire una pensione, nel 2020, pari a 651,51 euro per tredici mensilità (8.469,63 euro annui).
Requisiti reddituali. Il diritto alla maggiorazione per il 2020 è subordinato ai requisiti di reddito indicati nella tabella allegata. Se entrambi i coniugi ne hanno diritto, anche l'incremento concorre al reddito stesso. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due coniugi comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento spettante a un coniuge tiene conto del reddito cumulato, incluso l'aumento già riconosciuto all'altro coniuge.
Si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, sia del titolare che del coniuge: assoggettabili a Irpef, a tassazione corrente o separata; tassati alla fonte; esenti da Irpef. Non si tiene conto dei seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300mila lire (154,94 euro), i trattamenti di famiglia, l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Domanda. L'Inps precisa che la maggiorazione può essere riconosciuta solo a domanda degli interessati di età inferiore a 60 anni ed è attribuita dal mese successivo alla presentazione della domanda, in presenza delle condizioni (età e reddito); in ogni caso non prima del mese di agosto 2020. Per i titolari di pensione d'inabilità che fanno domanda entro il 9 ottobre, la maggiorazione verrà riconosciuta con decorrenza dal primo agosto 2020, se espressamente richiesto.