IL BONUS BEBÈ NON VALE PER IL REDDITO ANF
L’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”), è escluso dalla formazione del reddito da considerare per il diritto e la misura dell’”Assegno al nucleo familiare (Anf). Lo chiarisce l’Inps nel messaggio n.2767/2019.
L’Anf. Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’Anf (vedi News del 27 maggio, https://www.iomiassicuro.it/news/assegni-familiari-da-luglio-aumentano-i-limiti-di-reddito) è dato dalla somma dei redditi del richiedente e delle persone che compongono il nucleo familiare. Concorrono i redditi assoggettabili a Irpef e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a 1.032,91 euro annui (2 milioni delle vecchie lire), quelli esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.
Non rilevano, invece: i trattamenti di fine rapporto lavoro (le liquidazioni di fine rapporto); i trattamenti di famiglia comunque denominati; le quote d’indennità di trasferta; le rendite vitalizie erogate dall’Inail; le pensioni di guerra e gli assegni di accompagnamento.
Il bonus bebè. L’assegno di natalità, meglio conosciuto come “bonus bebè” (si veda News del 24 dicembre 2018, https://www.iomiassicuro.it/news/il-bonus-bebe-ci-sara-anche-nel-2019), è corrisposto ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti nel nostro paese, che si trovano in situazione di disagio economico.
È richiesto infatti che il nucleo familiare del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25mila euro annui. L'importo dell'assegno è di 960 euro annui e viene raddoppiato a 1.920 se il nucleo familiare di appartenenza del genitore si trova in una condizione economica corrispondente a un valore Isee non superiore ai 7mila euro annui.
No reddito. A questo proposito l’Inps sostiene che il bonus, pur non potendosi qualificare come trattamento di famiglia, dev’essere comunque escluso dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non è da considerare per la verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’Anf. Lo stesso ragionamento vale per il “reddito di garanzia”, il “contributo famiglie numerose” e” l’assegno regionale”, erogati dalle provincie autonome di Trento e Bolzano, e dalla regione autonoma Trentino Alto Adige.
Leonardo Comegna