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ASSEGNI FAMILIARI, DA LUGLIO AUMENTANO I LIMITI DI REDDITO

Aumentano di un modesto 1,1% i limiti di reddito utili per incassare l'assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate, valide per il periodo primo luglio 2019-30 giugno 2020, sono state rese note nei giorni scorsi dall'Inps con la circolare 66/2019. Come previsto dalla legge istitutiva del cosiddetto Anf (la n. 153/1988, che ha sostituito i “vecchi” assegni familiari), i livelli di reddito da considerare vengono aggiornati (con decorrenza primo luglio e validità sino al 30 giugno dell'anno successivo) in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Il nucleo familiare. Per l’erogazione dell'assegno, si prende in considerazione il nucleo familiare composto dal lavoratore richiedente (o pensionato), dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. A questo proposito  occorre tener conto di tutti i figli presenti in famiglia di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le nuove tabelle. Come accennato, le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito, valide dal primo luglio, riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare (presenza o meno di entrambi i genitori o di componenti inabili).

In particolare, il limite di reddito annuo minimo che riguarda la generalità dei casi (il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio, e nessun componente inabile), sale da 14.541,19 a 14.701,55 euro. Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,50 per 3 componenti, 258,33, per 4 componenti.

L’Anf non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare. Dell'assegno familiare possono usufruire anche i collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura, che sui compensi ricevuti versano un'aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna