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PENSIONI: RISCATTI AGEVOLATI, LE ISTRUZIONI DELL’INPS

Semaforo verde alla cosiddetta “pace contributiva” e al riscatto agevolato della laurea per gli under 45. Il via libera di una parte importante del famoso “decretone” su Quota 100 e Reddito di cittadinanza (decreto legge n. 4/2019) viene dall’Inps con la circolare n. 36/2019, con cui l’ente detta le prime istruzioni attuative circa regole e modalità da seguire. Ma vediamo cosa dice l’Istituto di previdenza

Riscatto dei periodi scoperti. Per quanto riguarda il riscatto dei periodi non lavorati, definita come detto “pace contributiva”, l’Inps illustra la possibilità di recuperare in pensione periodi lavorati senza copertura assicurativa, per mancanza dell’obbligo. Per accedere a questa operazione è sufficiente essere iscritti all’Inps (basta aver versato almeno un contributo). Ne consegue che sono esclusi i libri professionisti iscritti alle casse autonome (medici, avvocati, ingegneri, ecc.).

Altro requisito è che l'assicurato risulti privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A questo proposito, la circolare specifica che non deve sussistere qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del primo gennaio 1996, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita all’estero, nel regime previdenziale dell’Ue o nei singoli regimi dei vari Paesi convenzionati. Non possono avvalersi del recupero i titolari di pensione diretta. Possono farlo solo i titolari di reversibilità.

I periodi ammessi al riscatto. L'Istituto conferma che il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e dev’essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).

I periodi ammessi a ricatto devono comunque essere precedenti il 29 gennaio 2019, anche se la richiesta può essere presentata entro il 31 dicembre 2021 (termine della sperimentazione). La circolare conferma, inoltre, che la facoltà in questione non può essere utilizzata per valorizzare periodi di inadempienze contributive da parte del datore di lavoro. I periodi di lavoro caduti in prescrizione possono essere infatti già recuperati (con una legge del 1969), sia da parte dell’azienda, sia dall’interessato, se l’azienda non esiste più. L’Inps sottolinea, infine, che il riscatto è utile ai fini sia del diritto sia della misura della pensione. La precisazione è dovuta al fatto che nelle prime bozze del provvedimento si diceva che fosse utile solo ai fini del diritto e non per la misura.

Riscatto della laurea. Per la verità, relativamente al riscatto agevolato degli studi universitari a favore degli under 45 (limite che verrà portato a 55 in sede di conversione in legge del decreto), la circolare non contiene grandi novità. Si limita a ribadire che nei casi in cui la domanda di riscatto riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo (cioè siano successivi al 31 dicembre 1995), l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo previsto per i commercianti (15.878 euro nel 2019), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti (33%), quindi 5.240 euro (pari al 33% di 15.878 euro) per ogni anno da riscattare.

Alternativa. La circolare precisa che si tratta di una facoltà aggiuntiva: gli interessati possono, cioè, scegliere di versare l'onere con le precedenti regole, prendendo a riferimento la retribuzione dell'ultimo anno. La nuova facoltà, inoltre, riguarda esclusivamente le domande presentate dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge). Non è possibile, quindi, rideterminare l'onere rispetto a domande di riscatto che siano già state trattate.

Tuttavia, se è iniziato il pagamento rateale, l'Istituto dice che si può interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare, per il periodo del corso di studi residuo, una nuova domanda. Se, ancora, il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere, si può ritirare la richiesta in questione e proporne una successiva, sapendo che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

www.inps.it

Leonardo Comegna