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LEGGE DI BILANCIO, MOLTE CONFERME PER LA PREVIDENZA

E' in vigore la legge di Bilancio 2022. L'articolo 1 - come avviene ormai da tempo sui provvedimenti su culi il governo chiede la fiducia per azzerare le migliaia di emendamenti richiesti dalle parti politiche - si sviluppa nella bellezza di 1013 commi. Ognuno dei quali, invece di chiarirne il contenuto, non fa altro che rinviarlo a un'altra norma.

E' proprio il caso di ricordare le parole di Indro Montanelli, secondo cui la scrittura delle leggi andrebbe affidata a giovani cronisti abituati a “riportare” i fatti così come sono.

 

Cosa contiene. Le novità della legge in materia di previdenza e fisco sono comunque poche. E molte, invece, sono le conferme. Come Quota 102, il rinnovo di un anno di Opzione Donna e dell'Ape sociale e l'ampliamento dei beneficiari. Si tratta di una manovra espansiva, come è stata definita dal ministro dell’Economia Daniele Franco, che prevede una serie di misure per la crescita economica, con l’obiettivo di recuperare quanto perso a causa della pandemia.

I livelli pre-Covid, anche in termini di occupazione, dovrebbero essere raggiunti dal secondo trimestre del 2022, con l’obiettivo poi di recuperare la mancata crescita di questi anni di coronavirus. Alla fine, infatti, la manovra costa 32 miliardi, cifra destinata alla riforma del fisco e degli ammortizzatori sociali, come pure alla riforma delle pensioni e del reddito di cittadinanza.

 

Quota 102. Ma andiamo con ordine. E partiamo dalla fine di Quota 100, archiviata il 31 dicembre 2021 e sostituita, dal 1 gennaio, con Quota 102. Ora si potrà andare in pensione con 64 anni di età e 38 di contributi.

Per il resto, le regole sono quelle precedenti: divieto di cumulo tra redditi da lavoro e pensione; possibilità, per raggiungere i 38 anni, di utilizzare la contribuzione mista, tranne quella presente nelle casse professionali; “finestre mobili”, cioè tre mesi per il settore privato e sei per il pubblico impiego. Si conferma, inoltre, che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 possa essere esercitato anche negli anni successivi, per via della cosiddetta “cristallizzazione” del requisito.

 

Ape Sociale. Rinnovata anche nel 2022 l’Ape sociale, cioè la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni anche nell'anno 2022), il pagamento di un sussidio mensile per un massimo di 1.500 euro lordi a carico dello stato.

Qui sono state introdotte alcune novità. In particolare, nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale per motivi economici, è stato cancellato il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione dell'indennità di disoccupazione (la Naspi).
 

Ampliate le categorie. Vengono, inoltre, ampliate le attività professionali che possono accedere all'Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. Le nuove sono individuate dai codici Istat esposti in tabella. Per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, l'Ape sociale si consegue, sempre a 63 anni, ma con un'anzianità contributiva di 32 (anziché 36). Per tutte le nuove categorie occorre, come ora, aver svolto l'attività per almeno sette anni negli ultimi dieci (prima del pensionamento) o sei negli ultimi sette.

I termini per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni di accesso (da parte dell’Inps) restano i soliti: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre 2022.

Le nuove categorie, inoltre, non ricevono lo sconto di cinque mesi sui requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se hanno almeno 30 anni di contributi (beneficio introdotto dal 1 gennaio 2019 dalla legge 205/2017) e non sono titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento.

 

No ai precoci. Queste novità non sono estese, però, ai lavoratori precoci, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare da giovani e possono vantare un anno di contribuzione effettiva prima dei 19 anni di età. In particolare, nei loro confronti non si ampliano le platee delle mansioni gravose, né è stato abrogato il requisito dei tre mesi di inattività successiva all'esaurimento integrale dell'ammortizzatore sociale (previsto per il profilo dei disoccupati).

 

Opzione donna. Rinnovata di un anno Opzione donna, forma di prepensionamento, rivolta alle lavoratrici che accumulano, entro il 31 dicembre 2021, la somma di 58 anni di età (59 le autonome) e 35 di contributi.

Confermata anche la “finestra” per ricevere il primo assegno: 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi le autonome. Il personale della scuola potrà fare domanda entro il 28 febbraio 2022.

 

Contratto di espansione. Il contratto di espansione consiste in un accordo sottoscritto presso il ministero del Lavoro, che riunisce quattro strumenti per gestire i cambiamenti organizzativi e le trasformazioni aziendali:

- uno scivolo pensionistico, destinato ai lavoratori che si trovano a non più di cinque anni dall’orizzonte della pensione;

- un piano di formazione e riqualificazione, rivolto a quelli che rimangono;

- un programma di assunzioni per agevolare il turnover generazionale e di competenze;

- un ammortizzatore straordinario per attenuare gli effetti dei cambiamenti organizzativi.

Nella legge di Bilancio per il 2022 trova spazio il contratto di espansione in una veste rinnovata nel campo di applicazione, nella durata e nei costi. Il successo ottenuto da questo strumento di prepensionamento ha indotto il governo a prorogarlo fino a tutto il 2023. Inoltre, per allargare ulteriormente la platea delle aziende potenzialmente interessate, è stata abbassata la soglia occupazionale di accesso a 50 dipendenti.

Confermato anche lo "scivolo pensionistico" per i lavoratori prossimi alla pensione, con importanti novità per i datori di lavoro.

Lo "scivolo" consiste nell’accompagnamento alla pensione di vecchiaia o anticipata dei lavoratori distanti dalla decorrenza fino a 60 mesi. Il lavoratore ottiene una vera e propria prestazione temporanea commisurata ai contributi versati fino alla data di cessazione del rapporto. Se il traguardo è la pensione anticipata, egli ottiene anche - per tutta la durata dello "scivolo" - la piena contribuzione come se proseguisse l’attività lavorativa fino al raggiungimento del requisito ordinario, attualmente fissato a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e a 41 anni e dieci mesi per le donne.

A questo proposito è utile ricordare che lo "scivolo pensionistico" non deve obbligatoriamente prevedere una durata quinquennale: il periodo può infatti essere inferiore (di due o tre anni), anche in relazione alle disponibilità di budget del datore di lavoro. Per cui comporta comunque un costo, anche se agevolato in modo consistente dal contributo pubblico. In particolare, l’azienda è tenuta a integrare il differenziale tra la prestazione temporanea e il valore dell’indennità di disoccupazione che sarebbe spettata al lavoratore in seguito al licenziamento.

Per lo "scivolo" verso la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto anche a versare la “contribuzione correlata” fino al raggiungimento del requisito ordinario, ridotta di un importo pari alla contribuzione figurativa Naspi che sarebbe stata riconosciuta al lavoratore licenziato.