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ASSEGNO TEMPORANEO, L’INPS VARA LE MISURE ATTUATIVE

L’Inps ha varato le misure di attuazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori. La misura, introdotta dal Decreto-legge 79 dell’8 giugno 2021, ha l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza (vedi anche la news al seguente link, https://www.iomiassicuro.it/news/al-lassegno-temporaneo-le-famiglie-con-figli-minori).

Agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf), a decorrere dal primo luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, spetta una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La questione riguarda il solo secondo semestre 2021 (dal primo luglio al 31 dicembre), perché dal primo gennaio 2022 è prevista l’entrata in vigore dell’Assegno unico universale per i figli a carico, introdotto con la legge n. 46/2021, che assorbirà (sostituendo) gli Anf.

 

Il nucleo familiare. Per l’erogazione dell'assegno, si prende in considerazione il nucleo familiare composto dal lavoratore richiedente (o pensionato), dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. Ai fini dell’ individuazione di questi ultimi, occorre tener conto di tutti i figli presenti in famiglia di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

 

La rivalutazione 2021. Al messaggio sono allegate le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza dal luglio 2021, dei livelli di reddito familiare, alle diverse tipologie di nuclei. Le note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.

 

 

La domanda.  I lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica, utilizzando la specifica procedura presente sul portale dell’Istituto. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità di presentazione della domanda attualmente valide, e indicate nella circolare n. 45/2019, nonché i requisiti previsti dal decreto-legge n. 69/1988 per la definizione del diritto e la misura della prestazione. Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, saranno oggetto di apposita circolare di prossima emanazione.

 

www.inps.it