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AL VIA L’ASSEGNO TEMPORANEO PER LE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI

Via libera all'Assegno temporaneo alle famiglie con figli minori: temporaneo perché misura «ponte» fino a gennaio, quando sono in programma la riforma fiscale e il nuovo Assegno unico. Da luglio a dicembre i nuclei esclusi dagli assegni familiari (Anf) otterranno un bonus-ponte d'importo variabile da 30 (Isee oltre 39.900 fino a 50.000 euro) a 217,8 euro (Isee fino a 7.000 euro) mensili per figlio minore. A stabilirlo è il Decreto-legge Ponte, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri, che impegna 2,97 miliardi di euro a favore delle famiglie, rispetto ai tre miliardi stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (gli altri 30 milioni vanno ai Caf).

Per il diritto non conta se ed eventualmente come si è occupati, ma sono richiesti requisiti di cittadinanza, domicilio e residenza e il possesso dell'Isee (non c'è limite, ma il bonus spetta fino a 50mila euro). La domanda si presenta online all'Inps o presso i patronati. Se presentata entro settembre darà diritto agli arretrati da luglio.

Buone notizie, infine, per chi percepisce l'Anf: da luglio a dicembre gli importi sono maggiorati di 37,5 euro per figlio, elevati a 55 euro in presenza di almeno tre figli

Chi ne ha diritto. Il nuovo Assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari (alle famiglie, non ai singoli cittadini) alle seguenti condizioni, che devono verificarsi congiuntamente:

a) non avere diritto all'Anf (Assegno per il nucleo familiare);

b) avere un Isee (non c'è limite, ma di fatto è fissato a 50mila euro perché oltre non spetta più il bonus);

c) essere cittadino italiano, comunitario o straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

d) essere soggetto al pagamento dell'Irpef in Italia, essere domiciliato in Italia, con figli a carico fino ai 18 anni d'età, avere residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine almeno semestrale.

Il nuovo assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza (ai titolari di Reddito di cittadinanza verrà erogato d'ufficio dall'Inps), previa decurtazione della quota relativa ai figli minori, e con altri bonus di enti locali (regioni, province, comuni), a eccezione del solo Anf.

Quanto vale. L'importo è prefissato, secondo due ordini di valori decrescenti al crescere dell'Isee:

a) il primo per i nuclei con uno o due figli minori: l'importo varia da 30 euro mensili a figlio (Isee oltre 39.900 euro) a 167,5 euro mensili a figlio (Isee fino a 7.000 euro). Pertanto, con due figli l'assegno varierà tra 60 euro mensili, ossia 360 semestrali (luglio/dicembre 2021), a 335 mensili, ossia 2.010 euro semestrali;

b) il secondo per i nuclei con almeno tre figli minori: l'importo varia dal 40 euro mensili a figlio (Isee oltre 39.900 euro) a 217,8 euro mensili a figlio (Isee fino a 7.000 euro). Con tre figli, pertanto, l'assegno varierà tra 120 euro mensili, ossia 720 semestrali, a 653,40 mensili, ossia 3.920,40 euro semestrali.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro mensili per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda. Dev’essere presentata in modalità telematica all'Inps ovvero presso i patronati, secondo modalità che sarà l'Inps a stabilire. Per le domande presentate entro settembre è assicurata l'erogazione del bonus arretrato (da luglio). La liquidazione avverrà tramite accredito su Iban o con bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso, l'assegno può essere erogato anche al 50% tra i genitori.

 

www.governo.it

www.inps.it