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ARTIGIANI E COMMERCIANTI ALLA CASSA PER I CONTRIBUTI INPS

Ci sono ancora due giorni a disposizione per il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2019: il termine scade infatti il 16 maggio. La modesta lievitazione del carico contributivo delle due categorie di lavoratori autonomi è dovuta solo ai parametri di riferimento. L’aliquota contributiva, infatti, attraverso un percorso graduale ha già raggiunto la soglia programmata del 24%.

Aliquota a regime. Con la riforma Monti-Fornero l’aliquota contributiva di artigiani e commercianti è fissata al 24%. La quota dei commercianti è leggermente più elevata perché contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (maggiorazione che sarebbe dovuta scadere al 31 dicembre 2018, ma che grazie alla Legge di Bilancio 2019 è stata resa permanente), destinata al fondo per la cosiddetta “rottamazione negozi”, che interviene nei confronti dei soggetti che cessano l’attività (e restituiscono la licenza), riconoscendo loro un indennizzo, pari al minimo di pensione, sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (vedi anche la news al seguente link, https://www.iomiassicuro.it/news/come-funziona-la-rottamazione-delle-licenze-commerciali).

Valori 2019. La base imponibile su cui devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale. Come base imponibile “provvisoria”, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d’impresa da denunciare al Fisco per l’anno 2018 (modello Unico 2019).

I versamenti effettuati a partire dal mese di maggio costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2018) andrà operato nella primavera del 2019.  Per via del tasso d’inflazione indicato nell’1,1%, il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps sale da 15.710 a 15.878 euro.

Il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità 7,44 euro, è quindi così articolato:

1) artigiani: 3.819 euro per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.414 per i collaboratori under 21);

2) commercianti: 3.833 per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 3.428 per i collaboratori under 21). 

Per l'anno 2019 il massimale di reddito annuo si attesta a 78.572 euro. L'aumento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva stabilita per i lavoratori dipendenti quando superano il tetto, interessa anche artigiani e commercianti. Per cui, per il 2019 anche loro devono versare il 24% o 24,09% del reddito d'impresa fino a 47.143 euro (“tetto” pensionabile), e il 25% o 25,09% sull'eventuale quota eccedente, fino al massimale di 78.572 euro. Il massimale contributivo/pensionabile (non frazionabile a mese) che si applica agli iscritti dal primo gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1995, per il 2019 risulta invece pari a 102.543 euro.

Calendario dei versamenti. Artigiani e commercianti devono versare i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, indipendentemente dal fatto che risultino o meno titolari di partita Iva. Questo il calendario: 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2019 e 17 febbraio 2020 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2018, primo e secondo acconto 2019.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna

 

 

La contribuzione 2019

 

Fasce di reddito

Commercianti

Artigiani

Fino a 15.878 euro

3.833 *

3.819 *

Da 15.878 a 47.143 euro

24,09%

24%

Da 47.143 a 78.572 euro **

25,09%

25%

 

*   La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità (7,44 euro)

** Il massimale contributivo che si applica agli iscritti dal primo gennaio 1996, privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, risulta pari a 102.543 euro.