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COME FUNZIONA LA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI

Ritorna la “rottamazione delle licenze”, come misura strutturale senza più scadenza. A partire dal primo gennaio, infatti, i commercianti costretti ad abbassare le serrande in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia (67 anni), possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell'Inps (513 euro mensili). La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018). Come conseguenza, viene riattivata anche la maggiorazione contributiva (in misura pari allo 0,09%), già pagata dagli esercenti e finalizzata a finanziare il beneficio, e che sarebbe dovuta terminare a dicembre 2018.

La rottamazione licenze. Si chiama così perché agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (negozi, bar, ecc.). È una sorta di prepensionamento perché consente di anticipare la chiusura dell’attività rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito. In attesa della pensione si percepisce un’ “indennità”, il cui importo è pari al minimo di pensione. La misura fece il suo esordio nel 1996 per restare operativa fino all'anno 2011; poi venne bloccata. La legge Stabilità 2014 l’ha riattivata dal primo gennaio 2009 al 31 dicembre 2016. Dopo due anni di fermo (2017/2018) ritorna in via strutturale, senza più una scadenza, a decorrere appunto dal primo gennaio 2019.

Gli interessati. L'opportunità è offerta ai commercianti con 62 anni d'età (57 anni d'età se donne) che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale. L'indennizzo viene erogato fino al compimento dell'età per la pensione (i 67 anni). In altre parole, destinatari della misura sono:

1) titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);

2) titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);

3) esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);

 4) agenti e rappresentanti di commercio.

Requisiti e condizioni. Per la rottamazione delle licenze occorrono i seguenti requisiti:

1) 62 anni se uomo, 57 se donna;

2) almeno cinque anni d'iscrizione alla Gestione artigiani e commercianti Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.

Quando si è in presenza dei precedenti requisiti, il diritto all'indennizzo si consegue alle seguenti condizioni:

1) cessazione definitiva dell'attività commerciale (l'attività deve «cessare»: il negozio, cioè, dev’ essere chiuso, senza possibilità di equiparare alla cessazione la vendita dell'attività);

2) riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande ovvero di entrambe al comune (ovvero solo comunicazione della cessazione) nei casi possibili;

3) cancellazione dal Registro delle imprese;

4) cancellazione dal Registro degli esercenti il commercio (cosiddetto Rec nel caso di iscritti fino al 23 aprile 1999);

5) cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

La misura dell'indennizzo. Una volta maturati i requisiti e realizzate le condizioni, è possibile fare domanda all'Inps. L’indennizzo viene erogato dal mese successivo alla domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età per la pensione di vecchiaia, che dal primo gennaio 2019 è salita a 67 anni (cinque mesi in più, per effetto della speranza di vita); dal mese successivo, percepisce la pensione. La misura dell'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione “artigiani e commercianti” dell'Inps, che dal primo gennaio 2019 è pari a 513 euro.

La maggiorazione contributiva. L'indennizzo si autofinanzia con una maggiorazione contributiva pari allo 0,09%: in questo modo è praticamente a costo zero per le casse dell’Inps e dello Stato. Con la riattivazione dell'indennizzo è, conseguentemente, riattivato anche l'obbligo di versare la contribuzione aggiuntiva, sempre a partire dal primo gennaio 2019.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna