RENDITE INAIL RIVALUTATE DELL’1,9%
Dal 1 luglio si sono alzate le rendite Inail. Le prestazioni per infortuni e malattie professionali sono infatti salite dell'1,9% nei settori industria, marittimo e agricoltura. Lo si legge nei tre decreti del ministero del Lavoro, che hanno approvato le delibere dell’istituto n. 79/2022 e n. 89/2022.
L’aggiornamento. La rivalutazione attesta alla quota di 84,67 euro giornalieri la retribuzione media per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua. Di conseguenza i due limiti di calcolo delle rendite annue diventano 33.021,30 (massimo) e 17.780,70 euro (minimo).
Per il settore marittimo, la retribuzione massima annua è pari a 47.550,67 euro per i comandanti e i capi macchinisti; 40.285,99 per i primi ufficiali di coperta e di macchina; 36.653,64 per gli altri ufficiali.
La retribuzione convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte sale a 26.837,14 euro.
Assegno funerario. La prestazione per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale spetta ai superstiti se ne hanno i requisiti. In mancanza, è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L'importo, dal 1 luglio, è salito a 10.742,76 euro.
Assistenza personale. L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso di invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizione patologica. E' una specie di indennità di accompagnamento, tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno. L'importo, dal 1° luglio, è di 585,51 euro.
Incollocabilità. Sale anche l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità: 268,37 euro. Si tratta della speciale prestazione erogata a chi, dopo un infortunio o una malattia professionale, ha riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%. E che, per queste conseguenze, non sia più in condizione di svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatario del beneficio dell'assunzione obbligatoria (secondo la legge n. 68/1999).