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PENSIONI, PART-TIME VERTICALE UGUALE ALL’ORIZZONTALE

Via libera dell’Inps al riconoscimento dell'anzianità contributiva per il diritto alla pensione, nei casi di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico. L'aumento dell'anzianità avverrà d'ufficio se il contratto di lavoro è successivo al primo gennaio 2021: per quanto riguarda il passato, l'interessato dovrà, presentare apposita domanda all'ente previdenziale. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 74/2021.

 

La novità. I chiarimenti riguardano la novità introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (all'articolo 1, comma 350, legge n. 178/2020). Secondo questa norma, per i contratti di lavoro a tempo parziale, verticale o ciclico, il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto alla pensione, è determinato rapportando il totale della contribuzione annua al “minimale contributivo” settimanale (principio già valido per il part-time orizzontale).

Il beneficio, spiega l'Inps, opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time (verticale o ciclico), in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa dello stesso rapporto part-time. Restano così fuori i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time (per esempio aspettative non retribuite). La novità, inoltre, vale solo per i lavoratori dipendenti del settore privato: per il settore pubblico (nonché per gli iscritti all'ex fondo Fs o al Fondo Poste) il criterio in discussione era già attivo dal 1988 (legge n. 554).

 

I diversi tipi di contratto. Prima di andare avanti, è bene inquadrare i diversi tipi di contratto part-time. Si definisce verticale quando il dipendente si reca al lavoro soltanto in giorni specifici della settimana, del mese o dell'anno, svolgendo tuttavia lo stesso orario di lavoro previsto dall’attività full-time.

Il part time ciclico, altrimenti detto multi-periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero, ma annuale. In pratica, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell’anno, a seconda delle esigenze dell’azienda. Può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full time in alcuni periodi dell’anno e part time in altri, oppure di lavorare full time per otto mesi (per esempio) e restare in pausa per i restanti quattro.

Un esempio classico in cui si utilizza la forma del part time ciclico è il settore ricettivo/alberghiero, che ha esigenze differenti nei vari periodi dell’anno, che si traducono in un aumento o riduzione della forza lavoro impiegata nella struttura.

 

Rapporti in essere. Come accennato, se il rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico risulta in essere al primo gennaio 2021, l'Inps riconoscerà l'anzianità contributiva per l'intera durata del rapporto di lavoro (quindi anche per le anzianità contributive anteriori al primo gennaio 2021).

L'interessato, tuttavia, dovrà presentare un’apposita domanda alla struttura territoriale competente per residenza, tramite Pec (posta elettronica certificata, ovvero attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (cosiddetta Fase), corredata da una attestazione del datore di lavoro, ovvero, da un’autocertificazione (entrambi i documenti sono allegati alla circolare n. 74) con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time, di tipo verticale o ciclico. Queste consentirà all'Istituto di procedere al relativo accredito riferito ai soli periodi non lavorati in ragione del contratto part-time di tipo verticale o ciclico.

 

Rapporti esauriti. La stesa documentazione indicata in precedenza dovrà essere presentata anche per i rapporti di lavoro part-time verticali o ciclici conclusi al primo gennaio 2021, compresi quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno entro il 31 dicembre.202). Peraltro, In questo caso la presentazione della domanda è condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio. L'interessato ha dieci anni di tempo,  che decorrono dal primo gennaio 2021, decorsi i quali il diritto si prescrive

 

Rapporti futuri. Per i rapporti di lavoro part-time verticali instaurati dal primo gennaio 2021 in poi l'accredito dell'anzianità contributiva avverrà automaticamente in base all'aggiornamento dei flussi contributivi delle aziende

 

Riscatto e volontariResta ferma, infine, la possibilità per gli assicurati di coprire mediante riscatto o contributi volontari i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contributi obbligatori, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti del part-time verticale. In questo caso, tuttavia, l'efficacia del riscatto sarà limitata all'incremento dell'anzianità utile ai fini della misura della pensione (se quella ai fini del diritto viene già pienamente raggiunta tramite il beneficio in discussione).

Se il riscatto o i versamenti volontari sono già stati effettuati, restano validi a integrazione del diritto e della misura della pensione; ai fini del diritto della prestazione pensionistica, in applicazione della modifica normativa in oggetto potranno essere riconosciuti i periodi contributivi non coperti da riscatto o versamenti volontari.  Si possono, quindi, anche combinare i due strumenti.

 

www.inps.it