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PENSIONE: PIÙ FACILE PER LE MAESTRE COLMARE BUCHI CONTRIBUTIVI

Qualora il suo importo non possa essere provato con mezzi certi (per esempio attraverso la busta paga), ai fini del riscatto dei periodi caduti in prescrizione, vale la retribuzione convenzionale. A precisarlo è l'Inps nella circolare 78/2019, dove sono riepilogate tutte le regole del recupero dei vuoti contributivi prescritti. Dal primo gennaio 2020, spiega l’Istituto, queste regole si applicheranno anche a maestre di asilo e insegnanti di scuole elementari parificate.

La rendita vitalizia. Il particolare istituto è finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, nei casi in cui il recupero sia divenuto impossibile per maturata prescrizione (dieci anni dal pagamento). In questi casi, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore inadempiente, l'Inps costituisce una rendita vitalizia a favore del lavoratore.

La necessità di riepilogarne le regole, si legge nella circolare, deriva dalla rischiosità del processo di riconoscimento della rendita vitalizia, rischiosità amplificata dal continuo mutamento dei requisiti per l'accesso alla pensione, dalle forme di salvaguardia, esodo e prepensionamento che incentivano i lavoratori alla ricerca e al conseguimento anticipato dei requisiti contributivi.

Platea più ampia. In origine la misura si applicava esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Poi è stata estesa a: familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali; collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadri. E ancora, a tutti gli iscritti alla gestione separata (Co.co.co.), per i quali il versamento dei relativi contributi avviene da parte del committente. Nonché agli scritti alla cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire appunto dal primo gennaio 2020.

La prova della paga. La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia, spiega inoltre l'Inps, non può essere provata (per esempio attraverso la busta paga) né con autocertificazione dell'interessato, né mediante testimonianza. Pertanto, nei casi in cui l'interessato non riesca a provarla, andrà utilizzata quella “convenzionale”, rilevata dal contratto collettivo di categoria.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna