MATERNITÀ, DA FERRAGOSTO CRESCONO LE TUTELE
Le nuove tutele per la maternità e per la conciliazione vita-lavoro saranno in vigore dal 13 agosto 2022. Idem quelle sulla trasparenza delle condizioni di lavoro. Sono stati, infatti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi (104 del 27 giugno 2022 e 105 del 30 giugno 2022), approvati in via definitiva, che attuano le direttive dell’Unione Europea.
Tra lavoro e famiglia. Il decreto legislativo 105/2022 intende promuovere un miglioramento della conciliazione tra i tempi di vita lavorativa e di vita familiare. Miglioramento diretto a tutti i lavoratori con compiti di cura, in qualità di genitori o di prestatori di assistenza.
Congedo di paternità. Tra le novità è stato reso strutturale il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni, utilizzabile dal padre lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, in caso di nascita o di morte perinatale del bambino.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto per il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di paternità "alternativo", che spetta solo nei gravi casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre. Spetterà anche ai lavoratori del pubblico impiego (che finore ne erano stati esclusi).
Congedo parentale più ampio. Attualmente, per il congedo parentale, alle lavoratrici e ai lavoratori spetta un'indennità fino al sesto anno di vita del bambino pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo di sei mesi cumulabili tra i genitori (quindi, anche tutti a uno solo)
La nuova normativa estende il diritto all'indennità fino ai 12 anni di vita del bambino. E prevede una diversa ripartizione tra i genitori. In particolare, l'indennità rimane pari al 30% della retribuzione. Dura tre mesi, non trasferibili, per ogni genitore (vale a dire che mamma e papà non possono "cedere" all'altro il loro periodo): sono poi previsti tre mesi supplementari, questa volta trasferibili tra i genitori.
I mesi di assenza coperti dall'indennità salgono quindi da sei a nove. Inoltre, cresce da dieci a undici mesi la durata complessiva del diritto al congedo parentale che spetta al genitore solo (sostegno ai nuclei familiari monoparentali).
Lavoratrici autonome. Novità anche per le professioniste e le lavoratrici autonome. Oggi le due categorie hanno diritto all'indennità di maternità per il periodo che va da due mesi prima della data del parto ai tre successivi. La misura è dell'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale denunciato al fisco alle professioniste e dell'80% della retribuzione minima giornaliera alle lavoratrici autonome. La nuova normativa estende il diritto all'indennità in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” accertate dall'Asl.