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L’INPS CHIARISCE LE REGOLE SU NASPI E QUOTA 100

Chi ha maturato i requisiti per la pensione con Quota 100 non decade automaticamente dalla Naspi o da altre forme di ammortizzatori sociali. Come noto, il famoso “decretone” di inizio 2019 (n.14/2019), ha attribuito, in via sperimentale, ai soggetti che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione  con Quota cento.

La legge (art. 11 del decreto legislativo 22/2015) prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell’indennità Naspi, il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Un’interpretazione che avesse incluso tra questi trattamenti anche Quota 100, che costituisce una sorta di pensionamento anticipato, avrebbe avuto l'effetto di interrompere il pagamento dell’indennità al momento della maturazione della prima decorrenza utile con Quota 100.

L’Inps tranquillizza. Con la Circolare 88/2019, l’Inps ha invece dato un’ interpretazione favorevole per i lavoratori. L'ente di previdenza ha precisato, infatti, che i lavoratori possono continuare a percepire la Naspi anche se hanno maturato il diritto a pensione in Quota 100.

Questa soluzione ha quindi il pregio di non forzare il lavoratore ad andare in pensione e soprattutto di fargli maturare un assegno più elevato. La Naspi, infatti, è coperta da contribuzione figurativa e, quindi, contribuisce ad aumentare la misura della pensione. L'interruzione della Naspi avrà luogo solo se il lavoratore presenta domanda di pensione e, in tal caso, dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico, ossia dopo l'apertura della finestra di regola trimestrale. Non è possibile percepire insieme Naspi e pensione (qualsiasi essa sia).

Anche in mobilità. Il medesimo discorso vale non solo per la Naspi ma anche per i titolari di altri strumenti di sostegno al reddito, come i trattamenti di mobilità ordinaria o in deroga. Le prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della Naspi previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (Fta), l’assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, erogate dai Fondi di solidarietà settoriali.   

 

www.inps.it

Leonardo Comegna