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INPS, UN VADEMECUM SULLA CASSA INTEGRAZIONE

E’ una sorta di “testo unico”, quello contenuto nella circolare 84/2020 dell’Inps con le istruzioni sugli ammortizzatori sociali, alla luce delle novità introdotte dal Decreto rilancio. L’istituto di previdenza raccoglie tutti gli indirizzi interpretativi forniti nei mesi scorsi e spiega la formula delle 9+5+4 settimane di cassa utilizzabile. Senza dubbio molti dei chiarimenti si fondano su un quadro normativo reso complicato in origine, e che inevitabilmente ha comportato e sta comportando una complessità di gestione delle pratiche da parte di aziende e professionisti.

Quali novità. Il decreto legge n. 34/2020 (detto Rilancio), contiene modifiche alle disposizioni in materia d’integrazioni salariali, connesse alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previsto dal precedente decreto legge n. 18. A questo si aggiunge il decreto legge n. 52 dello scorso mese di giugno, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale. Questi due provvedimenti hanno disciplinato le modalità di riconoscimento e utilizzo del secondo pacchetto di 9 settimane e soprattutto la gestione transitoria di utilizzo con le prime 9 settimane introdotte con il decreto Cura Italia.

Regola generale. La regola generale è che i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale "Covid-19 nazionale", per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo sono previste per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso di 9 settimane. È inoltre prevista la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al primo settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente concesse.

La durata massima. In definitiva la durata massima è di 18 settimane considerando cumulativamente tutti i periodi riconosciuti, a eccezione dei datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei comuni delle zone rosse, per i quali la durata massima complessiva è determinata in 31 settimane.

Le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dalla procedura sindacale prevista per la tradizionale cassa integrazione. Fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Per quanto riguarda le regole sindacali dei Fondi di solidarietà, occorre fare riferimento ai singoli regolamenti che istituiscono e disciplinano i relativi Fondi, e che espressamente prevedono la necessità dell’accordo per l’accesso alla prestazione.

Domande entro il 17 luglio. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 17 luglio. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.

 

www.inps.it