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CONGEDO OBBLIGATORIO PIÙ AMPIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI

Nel 2021 aumenta di tre giorni il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. Inoltre, l’assenza dal lavoro potrà essere utilizzata anche in caso di morte “perinatale” del figlio. Le novità, contenute nella Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) sono illustrate nella Circolare Inps. n. 42/2021.

Dieci giorni. L’ultima Legge di Bilancio (all’articolo 1, comma 363) ha rinnovato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, portandolo da 7 (del 2020) a 10 giorni, che possono essere utilizzati anche in modo non continuativo.  Sono interessate solo le nascite, affidamenti o adozioni avvenute tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021. L'utilizzo del congedo deve avvenire entro i cinque mesi di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore.

Ulteriore giorno. Anche nel 2021, inoltre, il padre lavoratore può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In totale, quindi, i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio nel 2021 sono dieci, elevabili a undici previo accordo con la madre. Va qui precisato che per gli eventi (nascite o adozioni) avvenuti nel 2020 i giorni di congedo restano pari a 7, 8 in caso di sostituzione con la madre, anche se l’utilizzo avviene totalmente o parzialmente nel 2021.

Valgono le vecchie regole. Per la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già fissate nel 2012 da un decreto ministeriale del 22 dicembre di quell’anno. In particolare, per il periodo di astensione obbligatoria, il padre ha diritto a una indennità giornaliera, a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione, nonché alla relativa contribuzione figurativa ai fini pensionistici. Si tratta in pratica delle stesse condizioni previste per le lavoratrici.

Modalità operative. La richiamata circolare ricorda che l'indennità è di regola anticipata dal datore di lavoro, che poi potrà conguagliare le somme in sede di pagamento dei contributi previdenziali. Il padre interessato deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo di almeno 15 giorni, in base alla data presunta del parto. Il datore di lavoro comunicherà poi all'Inps le giornate utilizzate, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto.  

Devono, invece, presentare apposita istanza all'Inps i lavoratori per i quali 'indennità di maternità viene pagata dall'Istituto. Si tratta di lavoratori agricoli, stagionali, lavoratori domestici, disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di cassa integrazione, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.

 

www.inps.it