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PER BADANTI, BABYSITTER E COLF ARRIVA LA TREDICESIMA

Il Natale si avvicina anche per badanti, baby sitter e colf. Entro il mese di dicembre (il periodo utile migliore va dal 14 al 20), dev’essere infatti versata la tredicesima. Le disposizioni in materia, per quanto riguarda il personale domestico, sono contenute in una vecchia legge del 1953. Se ne occupa comunque anche il contratto di categoria, cui è sempre consigliabile far riferimento per evitare possibili contestazioni. L’accordo collettivo stabilisce che alla collaboratrice domestica, indipendentemente dall’entità, giornaliera o settimanale, della prestazione lavorativa, spetta una gratifica natalizia pari a una mensilità, da corrispondersi entro il mese di dicembre.

Paga mensile o settimanale. Quando la colf viene retribuita a mese, il calcolo della tredicesima è di estrema facilità: a dicembre è sufficiente corrispondere un mensile doppio: metà a titolo di retribuzione corrente e l’altra metà a titolo di gratifica natalizia. In presenza di un sistema di pagamento settimanale, per ricavare l’importo della gratifica occorre portare la paga a livello annuo, moltiplicandola cioè per 52 (le settimane contenute nell’anno), e dividendo il risultato per 12 (i mesi dell’anno). Per una paga settimanale di 100 euro, per esempio, la tredicesima risulta pari a 434 euro: 100 x 52 = 5.200: 12 = 434.

Colf a ore. Se invece la domestica è retribuita a ore - il caso più ricorrente - è necessario anzitutto determinare il salario settimanale, che si ricava moltiplicando la paga oraria dell’ultimo periodo per il numero delle ore di attività settimanale. Una volta ottenuto il compenso settimanale, si procede con lo stesso metodo descritto sopra: si moltiplica quindi l’importo per 52 e si divide il risultato per 12. Pertanto, alla colf che percepisce 8,50 euro l’ora e svolge un’attività di 15 ore settimanali (3 ore al giorno da lunedì a venerdì), spetta una tredicesima di 552,50 euro. Questo il conteggio: 8,5 x 15 x 52 = 6.240: 12 = 552,50.

Inferiore all’anno. La gratifica natalizia è pari a una mensilità intera solo nell’ipotesi in cui la collaboratrice abbia prestato attività lavorativa per l’intera durata dell’anno.  In caso contrario, la tredicesima dev’essere ridotta proporzionalmente (in dodicesimi); le frazioni pari o superiori a 15 giorni si computano per intero.  Se la colf è stata assunta il 16 aprile 2018, la gratifica natalizia dev’esserle corrisposta nella misura di otto dodicesimi.

Più rapporti. Capita che la domestica a ore svolga la propria attività presso più famiglie. In questi casi ciascun datore di lavoro è tenuto a corrispondere la tredicesima mensilità in relazione al servizio prestato e al salario corrisposto.

Adempimenti Inps. La corresponsione della gratifica natalizia non comporta alcun particolare adempimento nei confronti dell’Inps: il datore di lavoro diligente, infatti, ha già assolto l’obbligo contributivo con i versamenti trimestrali. Nel senso che nell’effettuare il calcolo del salario soggetto a contributi deve aver tenuto conto, volta per volta, del rateo di tredicesima mensilità.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna