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TERMINI DA SAPERE

Ape sociale: E’ una misura che consente il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori particolarmente disagiate (invalidi, disoccupati, ecc.) . Tre le condizioni stabilite: un’età di almeno 63 anni, far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 per i lavori gravosi) e maturare un trattamento almeno pari a 1,4 volte il trattamento minimo. La versione sociale dell’Ape rappresenta un sussidio di accompagnamento alla pensione, interamente a carico dello Stato. Pari all’importo del trattamento spettante al momento dell’accesso alla prestazione, nel limite mensile di 1.500 euro lordi (non soggetto a rivalutazione Istat), pagato per 12 mensilità.

Ape volontario: Acronimo di “anticipo pensione”. Il lavoratore si ritira con un anticipo massimo di 3 anni rispetto all’età di vecchiaia e percepisce un trattamento che dovrà poi essere restituito con una decurtazione dell’assegno Inps nel momento in cui esso viene maturato, spalmato su un piano di ammortamento di 20 anni. L’anticipo, pagato dall’Inps, è finanziato dalla banca e garantito (in caso di premorienza) con una coperta assicurativa.

Pensione supplementare: I soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza (Inps e altri fondi, comprese le casse dei liberi professionisti) che non raggiungono i requisiti minimi per la liquidazione della rendita presso una gestione previdenziale, hanno diritto a una pensione supplementare in aggiunta a quella già in atto. Per la pensione supplementare, a prescindere dalle annualità di contribuzione versata, è richiesto il requisito minimo di età previsto per la vecchiaia

Quota 41: Il pensionamento anticipato con “quota 41” può essere fruito soltanto dai cosiddetti “precoci” (coloro cioè che possiedono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del diciannovesimo anno di età e che, per giunta, appartengono a una delle seguenti categorie tutelate: caregiver (chi assiste da almeno 6 mesi un familiare convivente, entro il primo grado - in casi specifici anche entro il secondo grado, portatore di handicap grave), invalidi civili dal 74% in su, disoccupati di lungo corso, addetti ai lavori gravosi, usuranti e notturni. Coloro che perfezionano i prescritti requisiti (41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica), conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi. Questi, quindi, percepiscono il primo assegno di pensione dal primo giorno di operatività bancaria del mese successivo all’apertura della relativa finestra mobile. Prendiamo come esempio un lavoratore precoce, invalido al 74%, a febbraio 2020 ha maturato 41 anni di contributi. Per via della “finestra”, ha incassato l’assegno Inps dal primo giugno 2020.

Tfr (Trattamento di fine rapporto): E’ pari al 6,91% della retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti e rappresenta una delle voci di finanziamento della previdenza complementare. Ogni anno si rivaluta con un tasso dell'1,5% più il 75% dell'inflazione

Tfs (Trattamento di fine servizio): E' la liquidazione che spetta ai dipendenti pubblici al momento della pensione

Trattamento minimo (o pensione minima): È l’ammontare minimo di pensione che viene garantito dallo Stato, sulla base di determinati limiti di reddito, quando la rendita, derivante dal calcolo dei contributi versati, è d'importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". Per il 2020 è pari a 515,07 euro al mese

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