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REDDITO DI EMERGENZA, AL VIA TRE NUOVE MENSILITÀ

Semaforo verde dell'Inps per presentare le domande relative alle tre ulteriori mensilità di reddito di emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio, decise con il Decreto Sostegni. Gli aventi diritto devono presentare apposita richiesta entro il 30 aprile.

Affinché la domanda sia accettata, il richiedente dev’essere in possesso di una Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) valida al momento della presentazione dell’istanza. Solo attraverso la Dsu precompilata è possibile richiedere l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Lo dice l’Inps (messaggio n.1378/2021), con cui fornisce le prime indicazioni, in attesa della pubblicazione della relativa circolare attuativa.

 

Cos'è il Reddito di emergenza. Il Reddito di Emergenza è una misura di sostegno economico, istituita con il Decreto Rilancio del maggio 2020 in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. Il Decreto Sostegni, approvato a marzo, ha previsto il riconoscimento di altre tre quote: per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

 

Chi ne ha diritto. L'indennizzo sarà corrisposto ai nuclei familiari che rispettano i seguenti requisiti:

1) residenza in Italia del componente richiedente il beneficio (a prescindere da una durata minima di permanenza);

2) possesso nel mese di febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo Rem (da 400 a 840 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare). In caso di canone di locazione dichiarato in Dsu, l’ammontare viene aumentato di un dodicesimo dello stesso canone;

3) possesso di un valore Isee, attestato da una Dsu valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro;

4) un patrimonio mobiliare familiare 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il precedente limite è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita ai fini Isee;

5) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo Covid-19 da 2.400 euro fissato dall’ultimo decreto-legge (n. 41/2021) a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo.

 

La misura. L'importo del beneficio è legato alla numerosità del nucleo familiare: oscilla da un minimo di 400 euro nel caso di monocomponente a un massimo di 840 euro. Questo valore può essere ottenuto, per esempio, in presenza di due adulti, quattro minori, un componente disabile.

Il beneficio può essere corrisposto a condizione che nel nucleo familiare non vi siano pensionati, oppure lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore all'importo del Rem spettante.

 

Disoccupati. Anche chi non ha i requisiti indicati in precedenza può avere il sussidi., a condizione che abbia terminato di percepire tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 i sussidi di disoccupazione (Naspi e Dis-coll).

In questo caso è necessario avere un Isee non superiore ai 30mila euro, e non essere titolare:

1) di una delle indennità Covid-19 previste dal decreto-legge n. 41/2021; 

2) di una prestazione pensionistica alla data del 23 marzo 2021;

3) di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sempre alla data del 23 marzo. 

Inoltre, il Rem è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.

 

La domanda. Per l'accesso alla misura è necessario presentare domanda on line, tramite il sito istituzionale, oppure tramite patronato. A differenza dell'ultima proroga, infatti, l'Istituto non procederà all'accredito d'ufficio nei confronti di coloro che lo scorso anno avevano beneficiato della misura.

 

www.inps.it