LA PENSIONE PER INVALIDITÀ E INABILITÀ
La legge prevede due diverse prestazioni a favore di chi è vittima di infortuni o malattie dalle conseguenze tragiche: una interessa le forme invalidanti meno gravi (assegno d’invalidità), e l’altra i casi d’infermità totale (pensione d’inabilità). In entrambi i casi è richiesto un requisito minimo contributivo di cinque anni, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente.
1) l’assegno d’invalidità viene riconosciuto al lavoratore la cui capacità lavorativa risulta ridotta a meno di un terzo (invalido oltre il 67%): ha la durata di tre anni e può essere rinnovato sino al compimento dell’età della vecchiaia;
2) la pensione d’inabilità viene invece riconosciuta al lavoratore che viene a trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalido al 100%). La pensione d’inabilità è calcolata non solo sulla base dei contributi effettivi, ma anche considerando come lavorati gli anni compresi tra la sua decorrenza e la data di compimento dei 60 anni (donne e uomini), entro il tetto massimo di 40 anni.
L’assegno è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi, conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a lavorare e guadagna una somma superiore a quattro volte il trattamento minimo, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera invece cinque volte l’ammontare annuo del minimo, la riduzione sale al 50%.
Invalidi e cumulo nel 2024 |
|
Reddito da lavoro dell’invalido * |
% di riduzione dell’assegno |
Fino a quattro volte l’ammontare annuo del minimo (31.128 euro nel 2024) |
-- |
Oltre quattro volte l’ammontare annuo del minimo (da 31.128 a 38.910 euro nel 2024) |
25% |
Oltre cinque volte l’ammontare annuo del minimo (38.910 euro nel 2024) |
50% |
* Si tratta di reddito da lavoro dipendente, autonomo o di impresa.