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LA PENSIONE PER INVALIDITÀ

La legge prevede due diverse prestazioni a favore di chi è vittima d’infortuni o malattie dalle conseguenze tragiche: una interessa le forme invalidanti meno gravi (assegno d’invalidità), e l’altra i casi d’infermità totale (pensione d’inabilità). In entrambi i casi è richiesto un requisito minimo contributivo di cinque anni, di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente.

1) l’assegno d’invalidità viene riconosciuto al lavoratore la cui capacità lavorativa risulta ridotta a meno di un terzo (invalido oltre il 67%): ha la durata di tre anni e può essere rinnovato sino al compimento dell’età della vecchiaia;

2) la pensione d’inabilità viene invece riconosciuta al lavoratore che viene a trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (invalido al 100%). La pensione d’inabilità è calcolata non solo sulla base dei contributi effettivi, ma anche considerando come lavorati gli anni compresi tra la sua decorrenza e la data di compimento dei 60 anni (donne e uomini), entro il tetto massimo di 40 anni.