CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

QUOTA 100: QUANTO INCIDE IL SISTEMA DI CALCOLO

A cura di Epheso

 

Nessuna penalizzazione per le pensioni con quota 100. Misura che, lo ricordiamo, cesserà il 31 dicembre 2021. Il decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019, infatti, non ha apportato alcun cambiamento sulla metodologia di calcolo e non ha previsto di applicare penalizzazioni di nessun tipo.

Quota 100, rispetto alla pensione di vecchiaia (cioè quella anticipata con oltre 42 anni di contributi) è nella grande maggioranza dei casi più bassa. Ma non è sempre così. Dipende dal meccanismo del sistema di calcolo contributivo che a partire dal primo gennaio 2012 è applicato a tutti i lavoratori.

L’anticipo di quattro anni, nel caso delle donne, o cinque per gli uomini comporta una riduzione della quota di pensione ottenuta con il contributivo per via di un numero minore di importi versati e un coefficiente di trasformazione più basso.

Ovviamente, il calo è maggiore per i cittadini per cui la pensione è calcolata prevalentemente con il sistema contributivo (cioè chi, al 31 dicembre 1995, aveva maturato meno di 18 anni di versamenti). Questa riduzione è tanto più ampia quanti sono gli anni di anticipo.

 

Chi ne ha diritto. Può, quindi, beneficiare di quota 100:

a) chi rientra nel calcolo misto di tipo principalmente retributivo (per tutte le anzianità maturate entro il 2011) a condizione che abbia 18 anni di contribuzione scattata prima del 1996;

b) chi ha un calcolo misto più equilibrato (per tutte le anzianità maturate post 1995), che non soddisfano il criterio specificato sopra.

Per i lavoratori che sono comunque prossimi alla pensione secondo i requisiti ordinari di vecchiaia o anticipata, la scelta di anticipare con quota 100 è neutra.

L’opportunità è invece appetibile per coloro a cui la pensione è calcolata con il sistema retributivo e che prevedono una sensibile riduzione dell'importo ricevuto o del reddito. Questo perché, a differenza del calcolo contributivo (pensione calcolata sulla base del montante individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa), nel sistema retributivo l'assegno dipede dalla media dei redditi percepiti negli ultimi anni di lavoro.

Nello specifico, la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo si compone di due quote: A e B. La prima è calcolata sulle anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e prende a riferimento la media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di lavoro (dieci se autonomo).

La seconda, invece, è calcolata sulle anzianità maturate a partire dall’1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1995 (se il lavoratore in quella data aveva meno di 18 anni di anzianità contributiva), cioè fino all’1 gennaio 2013 (in caso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 18 anni) e si basa sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni di lavoro (15 se lavoratore autonomo).

Le medie delle retribuzioni così calcolate e rivalutate sono poi moltiplicate per un rendimento annuo che, generalmente, è pari al 2% della retribuzione pensionabile. Quindi un calo delle retribuzioni nell’ultimo periodo di lavoro comporta un abbassamento delle retribuzioni pensionabili medie. E di conseguenza delle quote di pensione computate col sistema retributivo.

 

Un caso pratico. Prendiamo il caso della signora Maria, nata nell’agosto del 1957, dipendente privata dal 1978, rimasta senza lavoro a fine 2013, quando troppo giovane (56 anni) aveva un’anzianità contributiva di 36 anni, non sufficiente per poter andare in pensione.

Nel 2017 ha ripreso così a lavorare nell’attesa di maturare i requisiti necessari per potersi ritirare dall'attività professionale, accettando una posizione che le offriva una retribuzione nettamente inferiore rispetto agli ultimi anni.

Maria avrebbe potuto chiedere il ricalcolo contributivo per andare in pensione con Opzione donna. Ma ciò avrebbe comportato una notevole riduzione dell’importo. 

Il motivo? Presto detto: il "taglio" sarebbe derivato dato il ricalcolo contributivo sull’intera posizione - quando invece avrebbe goduto del sistema retributivo per le annualità maturate fino al 31 dicembre 2011, decisamente più premiante rispetto al calcolo contributivo.

Con la nuova normativa e con le possibilità che aperte da quest’anno fino al 2021, Maria potrà chiedere di andare in pensione con quota 100 a partire da dicembre 2019 con 62 anni di età e oltre 38 di contributi, anziché dover aspettare la pensione anticipata con 42 anni e sei mesi.prevista dalla riforma Monti-Fornero.

 

Decorrenza

Dicembre 2019

Età al pensionamento

62 anni e 4 mesi

Anzianità contributiva

38 anni e 11 mesi

Pensione Anticipata quota 100

23.458 euro

 

 

Per la signora Maria, la cui pensione è determinata per il 90% col sistema retributivo, quota 100 rappresenta un’inaspettata clausola di salvaguardia. Questo perché gli ultimi anni della sua carriera lavorativa, con retribuzioni di gran lunga inferiori rispetto agli anni precedenti, incidono negativamente sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo, comportando un decremento dell’importo di pensione nel suo complesso.

Di fatto, il requisito per la pensione anticipata di 41 anni e dieci mesi viene maturato nel 2023; tuttavia l’assegno potrà essere percepito tre mesi dopo per via della finestra reintrodotta da quota 100, quindi a febbraio 2023.

In questo caso, tre anni più tardi, la pensione è circa il 20% in meno e di circa il 25% all’età del pensionamento per vecchiaia a 67 anni e tre mesi. Questo dipende proprio dall’abbassamento delle retribuzioni medie pensionabili delle quote retributive per via dei minori redditi percepiti durante gli ultimi anni di attività lavorativa.

 

Decorrenza

Febbraio 2023

Età al pensionamento

65 anni e 6 mesi

Anzianità contributiva

42 anni e 1 mese

Pensione Anticipata

18.872 euro

 

Ma, ricordiamolo, ogni storia lavorativa va considerata a sé e ha specifiche caratteristiche: valutare un’alternativa piuttosto che un’altra merita quindi un adeguato studio e approfondimento.