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PENSIONE, LE REGOLE PER LAVORI GRAVOSI O USURANTI

Spesso si confondono i lavori gravosi e quelli usuranti, due categorie caratterizzata da differenti requisiti di accesso alla pensione. Il loro eventuale ampliamento rappresenta una delle misure in discussione per la riforma delle pensioni, in modo da superare lo scalone di cinque anni che alla fine dell’anno si creerà con l’abolizione di Quota 100. Vediamo dunque di spiegare la differenza. La riforma inserita nella Legge di Stabilità 2018 ha introdotto una precisa differenziazione fra il lavoro gravoso e quello usurante, da cui derivano diritti diversi in materia previdenziale. 

 

Lavori gravosi. Sono in totale quindici categorie: undici indicate nella lettera d) del comma 179 della Legge 232/2016), più altre quattro (pescatori, operai agricoli, siderurgici e marittimi aggiunte successivamente. Si tratta di:

1) operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia, della manutenzione degli edifici;

2) conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

3) conciatori di pelle e pellicce;

4) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

5) conduttori di mezzi pesanti e camion;

6) personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzati in turni;

7) addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

8) insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;

9) facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

10) personale non qualificato addetto a servizi di pulizia;

11) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

12) operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;

13) pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; 14) siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature, non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011;

15) marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.

 

Per chiedere l’Ape (anticipo pensionistico) devono però anche essere lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi, e avere svolto da almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci «attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo».

 

Pensione anticipata per lavori gravosiCome accennato, questi lavoratori, se maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021, hanno diritto all’Ape sociale. Prevede dodici mensilità, importo pari alla rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non superiore a 1500 euro., senza rivalutazione Istat. Inoltre deve’essere cessata l’attività lavorativa.

Non è compatibile con titolari di altri trattamenti pensionistici diretti, con trattamenti di sostegno al reddito connessi alla disoccupazione. È invece cumulabile con redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro o autonomo fino a 4.800 euro. Il beneficio decade nel caso in cui venga raggiunto il requisito per la pensione anticipata.

Se questi lavoratori sono anche precoci (un anno di contribuzione effettiva entro il 19esimo anno di età), possono andare in pensione con 41 anni di contributi, anziché i 42 anni e dieci mesi /412 e 10 mesi le donne) richiesti per la pensione anticipata.

 

Lavoro usurante. I lavori usuranti sono quelli previsti da una legge del 2011 (Dlsg 67). Si tratta di addetti a determinate attività e lavoratori notturni, cioè: 1) lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; 2) lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; 3) lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; 4) lavori in cassoni ad aria compressa; 5) lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie; 6) lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; 7) lavori svolti in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; 8) lavori di asportazione dell’amianto, svolti con carattere di prevalenza e continuità; 9) lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno sei ore e per un numero minimo 78 notti lavorate all’anno; 10) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; 11) conducenti di autoveicoli di capienza non inferiore a nove posti adibiti a trasporto pubblico collettivo.

 

Attenzione: nel caso dei lavoratori notturni che prestano attività per almeno 6 ore ma meno di 78 notti lavorate all’anno, è prevista la pensione anticipata con regole diverse. Applicando l’abolizione delle finestre mobili, molto in sintesi i requisiti sono i seguenti: da 64 a 71 notti lavorate l’anno vale la quota 99, per il lavoro notturno da 72 a 78 giorni l’anno la quota 98 (in entrambi i casi, eliminando l’aspettativa di vita). Le regole applicative precise saranno comunque previste da un’apposito decreto ministeriale attuativo.

 

Pensione anticipata per lavoro usurante. In base alla Legge di Stabilità 2018, questi lavoratori possono andare in pensione con la quota 97 (ci vogliono 35 anni di contributi). Le mansioni usuranti devono essere svolte per almeno 7 anni (compreso l’anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Non hanno rilevanza i periodi coperti da contribuzione figurativa.

Dipendenti: quota 97,6 (somma di età e contributi), età minima 61 anni e 7 mesi, anzianità contributiva di 35 anni. Autonomi: quota 98,6 età minima 62 anni e 7 mesi, anzianità contributiva minima di 35 anni.

Nel caso in cui siano anche lavoratori precoci, quindi abbiano almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni, possono ritirarsi con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età.

 

www.inps.it