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PENSIONE ANTICIPATA, AL VIA LE DOMANDE PER I LAVORI USURANTI

I lavoratori notturni o coloro che svolgono lavori particolarmente pesanti e che perfezionano i requisiti pensionistici nel 2021,  entro il primo maggio devono presentare domanda all’Inps per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni usuranti. La presentazione tardiva comporta il differimento della decorrenza della pensione anticipata da uno a tre mesi, in base alla durata del ritardo. Lo ricorda lo stesso Istituto di previdenza nel messaggio 793/2020.

 

Gli interessati. Coloro che perfezionano i prescritti requisiti per il pensionamento anticipato nell’anno 2021 devono presentare istanza entro il primo maggio 2020: l’anticipo è riservato ad alcune specifiche categorie. Vediamo di seguito, quali sono le varie categorie interessate.

Mansioni particolarmente usuranti. Si tratta dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, gli addetti alla cosiddetta “linea catena” e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Possono conseguire la pensione se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6. Ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

Lavoratori notturni a turni. Per i lavoratori notturni a turni bisogna distinguere:

1) gli occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: quelli che maturano i requisiti dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti;

2) gli occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a questa categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6. Ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6;

3) gli occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a questa categoria, che maturano i requisiti dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, conseguono la pensione nel caso in cui siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6. Ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

Altri lavoratori notturni. I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

 

Presentazione della domanda. Per coloro che perfezionano i requisiti dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la domanda di accesso al beneficio dev’essere presentata entro il primo maggio 2020. La richiesta dev’essere corredata dalla documentazione minima necessaria, in relazione alle diverse tipologie di attività lavorative. E va presentata telematicamente, corredata dal modulo Ap45 reperibile nel sito dell’Inps, www.inps.it.

 

Regime delle decorrenze. Se la domanda di riconoscimento del beneficio viene presentata oltre il termine del primo maggio 2020, la decorrenza della pensione viene ritardata di:

1) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;

2) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

3) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

 

www.inps.it