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MINI RIVALUTAZIONE PER LE RENDITE INAIL

Aumentano sia pur di poco le rendite Inail, le prestazioni per infortuni e malattie professionali, che salgono dello 0,5% per i settori industria, marittimo, agricoltura e per i medici radiologi. A stabilirlo sono due Decreti del Ministero del lavoro.

Settore industria. La rivalutazione, con effetto dal primo luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, comporta per l’ industria la fissazione della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale a 79,22 euro (78,83 euro fino al 30 giugno 2020). Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a 16.636,20 euro (16.554,30 fino al 30 giugno) e a 30.985,80 euro (30.743,70 fino al 30 giugno).

Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria; fanno eccezione i seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (79,22 euro) e minima annua (16.636,20 euro), la retribuzione massima è così fissata in misura annua:

1) comandanti e capi macchinisti, 44.489,95 euro (44.270,93 fino al 30 giugno 2020);

2) primi ufficiali di coperta e di macchina, 37.692,88 euro (37.507,31 fino al 30 giugno);

3) altri ufficiali, 34.294,34 euro (34.125,51 fino al 30 giugno).

Assegni continuativi. Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail:

1) per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a questa data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail;

2) per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal primo gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%.

Le misure spettanti sono:

1) 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio;

2) 20% a ciascun figlio fino al diciottesimo anno di età o fino al ventiseiesimo se studenti;

3) 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori;

4) 50% per ogni figlio inabile.

Gli importi effettivi che spettano dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono indicati nella tabella allegata.

Assistenza personale. L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica (è una specie d’indennità di accompagnamento, tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno). L'importo dell'assegno, dal primo luglio, ammonta a 547,75 euro (545,02 fino al 30 giugno 2020).

Incollocabilità. Dal primo luglio aumenta anche l'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità, 263,37 euro rispetto ai 262,06 fino al 30 giugno. A stabilirlo è un terzo Decreto del Ministero del lavoro.

Si tratta della speciale prestazione erogata dall'Inail ai soggetti che, a seguito di infortunio o malattia professionale, hanno riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% e che, per queste conseguenze, non siano più in condizioni di svolgere un'attività di lavoro, né di ottenere il beneficio dell'assunzione obbligatoria in base alla legge  68 del 1999).

 

www.inail.it