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LEGGE DI BILANCIO 2021, PIÙ CONFERME CHE NOVITÀ

Sono 243 gli articoli contenuti nella prima bozza della nuova Legge di Bilancio.  Nei settori del lavoro e della previdenza si va dal sostegno alle imprese (proroga della Cassa integrazione in deroga e sgravi contributivi per quelle che assumono giovani e apprendisti), all’assegno unico per i figli, la proroga dell’Ape sociale e dell’Opzione donna. Oltre a un intervento a favore del part-time e sulle “pensioni d’oro”, reso necessario quest’ultimo dopo la parziale censura della Corte Costituzionale sul prelievo (noto anche come contributo di solidarietà). Nella prima bozza della Legge di Bilancio 2021 non è stato invece affrontato il problema degli ultimi esodati. Si tratta di circa 6mila lavoratori, tuttora esclusi dal diritto alla pensione, che richiedono l’inserimento nella legge della riapertura dell’Ottava salvaguardia.

Ape sociale. Come promesso dal Ministro del lavoro Nunzia Catalfo nell’ultimo incontro con le organizzazioni sindacali, l’Ape sociale è stata prorogata ancora di un anno (sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020). E’ una forma di pre-pensione assistenziale che si può ottenere a partire dai 63 anni, riferita ad alcune categorie che si trovano in condizioni di disagio.

In sostanza, ai lavoratori che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni aderiscono è riconosciuta un'indennità (la cosiddetta Ape sociale), per una durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia. L’indennizzo è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata (non soggetta a rivalutazione) al momento dell'accesso alla prestazione. E non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro. La speciale indennità spetta a condizione che l’interessato:

1) assista, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

2) presenti una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, almeno pari al 74% e sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

3) sia lavoratore dipendente, al momento della decorrenza dell'indennità, all'interno delle professioni indicate nella tabella che segue, che svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7 attività per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso; Si tratta di: conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza E insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

4) abbia un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per mancanza di risorse, non è stata accolta la richiesta delle parti sociali di un allargamento dei beneficiari anche ai cosiddetti “lavoratori fragili a rischio Covid”, intesi tra coloro che pur non essendo invalidi al 74% soffrono di gravi patologie, come tumori o malattie cardio-vascolari.

Opzione donna. La nuova Legge di Bilancio conferma la proroga per tutto il 2021 di Opzione donna. Il meccanismo che permette alle donne lavoratrici di ritirarsi, con un minimo di 35 anni di contribuzione a 58 anni (59 le autonome). Accettando però il calcolo della rendita con il metodo contributivo, decisamente meno vantaggioso di quello retributivo. La scelta è penalizzate perché il contributivo genera spesso una importante riduzione dell'assegno, intorno al 20-30%. Riduzione che rimarrà poi per tutta la vita. Non va infine dimenticato che chi utilizza “Opzione donna” per intascare l’assegno dell’Inps deve attendere 12 mesi (la cosiddetta finestra), che salgono a 18 mesi per le autonome.

Pensioni d’oro. La bozza prevede la riduzione da cinque a tre anni il prelievo straordinario sulle famose “pensioni d’oro” (sopra centomila euro l’anno), introdotto dalla Legge di Bilancio 2019. La disposizione, come si legge nella “relazione illustrativa” che accompagna l’articolo 61 della bozza, mira a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020, con cui la Suprema corte ha ritenuto “costituzionalmente tollerabile” il contributo di solidarietà in quanto opera secondo un criterio di progressività, ma la sua durata risulta “eccessiva” rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato. Pertanto, il prelievo si fermerà al 31 dicembre 2021.

Isopensione. Per il triennio 2018/2020 è previsto un pensionamento con lo scivolo di sette anni grazie all’isopensione, uno strumento riservato esclusivamente ai dipendenti del settore privato. Senza la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2021, lo scivolo sarebbe tornato a essere di soli 4 anni. L’Isopensione permette, laddove ci sia un accordo con il datore di lavoro siglato con organizzazioni sindacali (solo per aziende con almeno 15 lavoratori) di accedere al pensionamento 7 anni prima, continuando a versare i contributi fino al compimento dei 67 anni (a carico del datore di lavoro). Con l’isopensione, quindi, è possibile accedere o a 60 anni, anticipando di 7 anni la pensione di vecchiaia, o con 35 anni e 10 mesi per gli uomini o 34 anni e 10 mesi per le donne, anticipando di 7 anni la pensione anticipata.

Part-time e pensione. Dal primo gennaio 2021 l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile per il  raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione.  In concreto, la norma dispone che, nel settore privato, il numero di settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo. Nulla di nuovo, invece, per i dipendenti pubblici dove è già previsto che “ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione a carico dell’amministrazione interessata e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio a orario ridotto sono da considerarsi utili per intero”.

Rottamazione licenze commerciali. Dal primo gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento del fondo che interviene per la restituzione delle licenze commerciali passa da 0,09% allo 0,48%. Nota anche come “rottamazione negozi)” è stata così definita in quanto agganciata alla chiusura definitiva di una licenza commerciale (negozi, bar, ecc.). Una sorta di prepensionamento, perché consente di anticipare la chiusura dell’attività rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, senza correre il rischio di restare senza reddito. In sostanza, in attesa della pensione si percepisce una “indennità” pari al trattamento minimo (516 euro mensili).

Destinatari della misura sono:

1) titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (negozi, ecc.);

2) titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche (mercati, fiere, ecc.);

3) esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.);

4) agenti e rappresentanti di commercio.

Per averne diritto occorre il possesso dei seguenti requisiti:

1) età di 62 anni se uomo, 57 anni se donna;

2) anzianità d'iscrizione di almeno cinque anni alla gestione «artigiani e commercianti» Inps, come titolare o come coadiutore familiare, al momento di cessazione dell'attività.

Assegno natalitàNella bozza della Legge di Bilancio 2021 trova posto anche l’assegno di natalità per agevolare le nascite. Si tratta di un assegno mensile, introdotto nel 2014, che viene erogato alle famiglie fino a quando il bambino con compie un anno. L'importo è variabile, e viene definito in base all'Isee, indicatore che misura reddito e patrimonio: varia comunque tra 80 e 160 euro. L'assegno viene erogato dall'Inps.

Congedo di paternità. La disposizione prevede la proroga per il 2021 per il congedo di paternità di sette giorni. Lo aveva stabilito la Legge di Bilancio 2020, che ha ampliato la durata da 5 a 7 giorni, in seguito alla direzione indicata dall’Unione europea: dai due giorni previsti nel 2012 si arriva a 7 giorni di congedo di paternità obbligatorio nel 2020, ed entro il 2022 si dovrà arrivare a 10 giorni.

Il congedo obbligatorio per i padri dipendenti dev’essere utilizzato, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. All’astensione dal lavoro corrisponde un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. La richiesta per beneficiare dell’astensione dal lavoro deve avvenire entro la scadenza dei cinque mesi dalla nascita del figlio.

Incentivo occupazione giovani. Per promuovere l'occupazione giovanile stabile si stabilisce che, per le assunzioni effettuate nel triennio 2021-2023, venga riconosciuto uno sgravio contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, fino a 6mila euro. L’agevolazione è riservata ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. La disposizione si applica anche ai datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto di apprendistato.

L’esonero contributivo, alle stesse condizioni, è riconosciuto per un massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che abbiano proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, né vi procedano nei nove mesi successivi alla stessa.

 

www.governo.it

www.inps.it