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LA CASSA SALVA DAL PRELIEVO SULLE PENSIONI D’ORO

La cassa professionale “salva” la pensione dal prelievo straordinario. Se ottenuta con cumulo o totalizzazione di uno o più periodi contributivi a carico di una Cassa di liberi professionisti, infatti, il vitalizio è escluso dal ticket sulle "pensioni d'oro". Lo precisa l'Inps nella circolare 116 emessa nei giorni scorsi.

Il ticket. I chiarimenti riguardano il prelievo straordinario sulle pensioni d'importo complessivamente superiore a 10mila euro, introdotto dalla Legge di bilancio 2019, la 145/2018). In base a questa normativa, i soggetti che intascano dall'Inps una o più pensioni il cui importo complessivo supera 100 mila euro lordi, nel quinquennio 2019/2023 sono tenuti a rinunciare a una quota del proprio o dei propri assegni di pensione. In particolare, la misura del prelievo è del:

1) 15% sulla fascia d'importo (della o delle pensioni) da 100.001 a 130mila euro lordi annui;

2) 25% sulla fascia da 130.001 a 200mila euro lordi annui;

3) 30% sulla fascia da 200.001 a 350mila euro lordi annui;

4) 35% sulla fascia da 350.001 a 500mila euro lordi annui;

5) 40% sulla fascia d'importo oltre 500.000 euro lordi annui.

Il prelievo ha preso il via a maggio scorso, quando l'Inps ha calcolato la riduzione mensile dovuta dai pensionati d'oro, l'ha ripartita proporzionalmente sulle pensioni interessate e ha calcolato il conguaglio per il periodo gennaio-maggio con recupero in tre rate sulle mensilità di giugno, luglio e agosto.

Fuori le Casse professionali. Le pensioni “tassate” sono solo quelle erogate dall'Inps, con eccezione di quelle d'invalidità, reversibilità, i trattamenti a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche e, appunto, i vitalizi liquidati dalle casse professionali.

In merito a quest'ultima esclusione (pensioni liquidate da casse professionali), secondo le precisazioni del Ministero del lavoro non sono soggette al prelievo le pensioni da totalizzazione o da cumulo, in cui sia presente anche un solo periodo contributivo a carico di una Cassa.

Per contro, invece, sono soggette al ticket tutte le altre pensioni liquidate con il cumulo e la totalizzazione in cui non è presente contribuzione a carico delle Casse. Questo perché, esplicita l’Istituto, ai fini della riduzione la norma fa riferimento esclusivo alle pensioni dirette a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata. Coerentemente con quest’indirizzo interpretativo, aggiunge la circolare, sono soggette al prelievo anche le pensioni erogate con Quota 100 ottenute con il cumulo.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna