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CONGEDO STRAORDINARIO ANCHE AL FIGLIO NON CONVIVENTE

La negata fruizione del congedo straordinario al figlio non convivente con il genitore disabile, non corrisponde ai dettami della nostra Costituzione. È quanto afferma una sentenza della Corte costituzionale (n. 232/2018), presa in esame dall’Inps. Mettendo ordine nell’argomento (con la circolare 49/2019), l’Istituto fornisce un preciso ordine di priorità tra gli aventi diritto ai benefici di chi assiste un familiare con handicap.

La sentenza della Corte costituzionale. In base alla sentenza prima citata della Corte costituzionale, il figlio che al momento della presentazione della domanda ancora non convive con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che istaura successivamente questa convivenza successivamente ha diritto al congedo. Il congedo, lo ricordiamo, consiste nella possibilità per il lavoratore dipendente di assentarsi per prestare assistenza al familiare disabile per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa. Il congedo dà diritto alla percezione di un’indennità commisurata allo stipendio in godimento, nonché alla maturazione dei contributi figurativi utili ai fini pensionistici.

Questo soggetto, tuttavia, potrà fruire del beneficio solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.

L’ordine di priorità. Di conseguenza, alla luce della sentenza della Corte costituzionale e dell'ordine di graduatoria previsto dalla legge, il congedo straordinario può essere conseguito secondo il seguente ordine di priorità:

1) il “coniuge convivente” della persona disabile;

2) il padre o la madre, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”;

3) uno dei “figli conviventi”, nel caso in cui il “coniuge convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4) uno dei “fratelli o sorelle conviventi” nel caso in cui il “coniuge convivente”, “entrambi i genitori” e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5) un “parente o affine entro il terzo grado convivente” nel caso in cui il “coniuge convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

6) uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La domandaL'Inps informa infine che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo in favore del figlio non convivente, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità (un’autodichiarazione), che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare disabile entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. 

www.inps.it

Leonardo Comegna