CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

ASSEGNI ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE, GLI IMPORTI PER IL 2020

Solo uno 0,5% in più per gli assegni erogati quest’anno dai comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate. Per il 2020 l'assegno mensile di maternità vale 348,12 euro, quello per il nucleo familiare, sempre su base mensile e in misura intera, 145,14 euro.

Assegno nucleo familiare. Spetta ai nuclei familiari e viene liquidato su richiesta da presentare al comune di residenza. È concesso dall'ente locale ma pagato materialmente dall'Inps, a condizione che siano soddisfatti due requisiti:

1) nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minori;

2) il valore dell'Isee del nucleo non deve superare una certa soglia, che per il 2020 è fissata a in misura pari a 8.788,99 euro.

L'importo dell'assegno mensile per il 2020 è pari a 145,14 euro; pertanto, su base annua (cioè per 13 mensilità), la prestazione quest'anno varrà 1.886,82 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all'intera prestazione è richiesto, inoltre, che il valore Isee, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti (di cui almeno tre figli minori), non superi l'importo pari alla differenza dell'Isee previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell'assegno su base annua: quindi 6.902,17 euro. La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

Assegno di maternità. L'assegno di maternità viene corrisposto alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di permesso di soggiorno, per le nascite, gli affidamenti pre-adottivi e le adozioni senza affidamento, e che non hanno altra tutela per la maternità stessa. L'assegno, per tutti gli eventi avvenuti nel 2020, vale complessivamente 1.731,95 euro, ossia 346,39 euro per cinque mensilità.

La prestazione, da richiedere al comune di residenza entro sei mesi dall'evento (nascita, l'affidamento o anche l'adozione), spetta in misura intera solo se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria. In caso contrario, se cioè già ha diritto a un'altra indennità, può intascare la quota differenziale, a condizione che il nucleo familiare (con riferimento a quello standard, fissato dalla legge in tre componenti), possegga un Isee non superiore a euro 17.416,66.

Anche l'assegno di maternità, al pari dell'assegno al nucleo familiare, non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e viene pagato dall'Inps in unica soluzione con cadenza mensile, non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

www.inps.it