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SONO STATE AGGIORNATE LE RENDITE DELL'INAIL

Aumentano sia pur di poco le rendite Inail, le prestazioni per infortuni e malattie professionali, che salgono dell'1,1% per i settori industria, marittimo, agricoltura e medici radiologi. A stabilirlo sono tre decreti del Ministero del lavoro (n. 93/2019, n.94/2019 e n.95/2019), pubblicati nei giorni scorsi nella sezione pubblicità legale del proprio sito Internet.

Industria. La rivalutazione, con effetto dal primo luglio 2019 fino al 30 giugno 2020, comporta per il settore industriale la fissazione a 78,83 euro della retribuzione media giornaliera per il calcolo del massimale e del minimale. Di conseguenza, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere a base di calcolo delle rendite diventano, rispettivamente, pari a 16.554,30 e a 30.743,70 euro.

Settore marittimo. Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per l’industria, fatta eccezione dei seguenti lavoratori per i quali, fermi restando gli importi della retribuzione media giornaliera (euro 78,83) e minima annua (euro 16.554,30), la retribuzione massima annua è così fissata: 1) comandanti e capi macchinisti, 44.270,93 euro; 2) primi ufficiali di coperta e di macchina, 37.507,31 euro; 3) altri ufficiali, 34.125,51 euro.

Agricoltura. Nel settore agricolo il calcolo della prima rendita per i lavoratori subordinati assunti a tempo determinato (Otd) è effettuato sulla retribuzione annua convenzionale di 24.981,61 euro; per i lavoratori assunti a tempo indeterminato (Oti), la retribuzione effettiva è compresa nei limiti previsti per il settore industriale.

Medici e tecnici radiologi (raggi X). Varia anche la retribuzione annua d'assumere a base della liquidazione delle prestazioni per i medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e sostanze radioattive, che passa a 61.385,80 euro, sempre con effetto dal primo luglio 2019.

Assegni continuativi mensili. Spettano ai superstiti (coniugi e figli) di titolari di rendita Inail: 1) per infortuni verificatisi fino al 31 dicembre 2006 e malattie professionali denunciate fino a questa data, con grado d'inabilità permanente non inferiore al 65% riconosciuto dall'Inail; 2) per infortuni verificatisi e malattia denunciate dal primo gennaio 2007, con grado di menomazione non inferiore al 48%.

Le misure spettanti sono: 1) 50% al coniuge fino a morte o nuovo matrimonio; 2) 20% a ciascun figlio fino al diciottesimo anno di età o fino al ventiseiesimo se studente; 3) 40% per ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 4) 50% per ogni figlio inabile. Gli importi effettivi spettanti dal primo luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono indicati in tabella.

Assegno per assistenza personale. L'assegno integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa, a causa di una particolare condizioni patologica. E’ una sorta d’indennità di accompagnamento tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno. Dal primo luglio l’importo è di 545,02 euro.

 

Inail, ecco le nuove rendite

Grado d'inabilità

Settore industria

Settore agricoltura

Dal 50 al 59%

305,82

383,06

Dal 70% al 79%

429,07

534,53

Dall’80% all’89%

796,64

917,69

Dall’90% al 100%

1.227,32

1.300,82

Dal 100% e assistenza 

continua

1.773,06

1.845,83

 

www.inail.it

www.lavoro.gov.it

Leonardo Comegna