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RISCATTO DELLA LAUREA, VIA LIBERA AI CREDITI FORMATIVI

Anche i crediti formativi extra-universitari possono essere riscattati. Lo ha stabilito l'Inps con il messaggio 1512/2022. Se riconosciuti utili dagli atenei ai fini della carriera, spiega l'istituto, possono infatti essere utilizzati, sempre che non siano già “coperti” da altra contribuzione. Il tutto entro i limiti della durata del corso legale accademico.

 

L'utilizzo dei crediti. Normalmente, l'iscrizione all'università segue la scuola superiore, iniziando dal primo anno. Gli stessi atenei, tuttavia, possono riconoscere validi come crediti formativi anche le conoscenze e le abilità professionali certificate o maturate in attività di livello post-secondario.

In questo caso, lo studente può accelerare il percorso di studio iscrivendosi a un anno di corso universitario successivo al primo. Alla richiesta pervenuta da più parti, di valorizzare le esperienze formative ai fini contributivi, l’Inps ha risposto positivamente.

 

Possibile il riscatto. L’istituto di previdenza richiama prima di tutto l'articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997. La norma stabilisce che il riscatto è possibile, a domanda, per tutto o per una parte del periodo corrispondente alla durata del corso legale di studi a seguito del quale è stato conseguito un diploma universitario.

Il riscatto, dunque, è limitato al periodo di durata legale fissato per il conseguimento del titolo (esclusi quindi gli eventuali anni fuori corso) e a condizione che sia stato conseguito il titolo accademico.

Il periodo di formazione valutato come credito formativo, anche se extra-universitario, aggiunge l'Inps, concorre a integrare il “cursus accademico” per il conseguimento del titolo di studio tipico previsto dalla normativa, in quanto idoneo al completamento del corso di laurea prescelto e sua parte integrante

 

Le condizioni. Possibile quindi chiedere il riscatto per gli anni di corso nei quali gli studenti risultino regolarmente iscritti e dei periodi riconosciuti dall'università come crediti formativi. Per questi ultimi è necessario che i periodi, individuati dai diretti interessati a loro scelta, non siano già coperti da altri contributi.

Il numero complessivo degli anni ammessi al riscatto rimane, in ogni caso, quello corrispondente alla durata del corso legale che ha dato luogo al conferimento del titolo. Il tutto deve essere verificabile da una attestazione dell’università.