CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

POLIZZA INFORTUNI CASALINGHE, PARTE IL RESTYLING

È fissato per il 15 ottobre il termine di pagamento del saldo di premio assicurativo sugli infortuni domestici: lo rende noto un comunicato dell'Inail. La scadenza riguarda il versamento dell’integrazione di 11,09 euro che, sommati ai 12,91 euro già pagati a gennaio, saldano il conto di 24 euro fissati dalla Legge di bilancio 2019, quale importo annuale della polizza obbligatoria per le persone (tra 18 e 67 anni) che svolgono attività di cura della famiglia. Il recedente importo, rimasto invariato per molti anni, era di 12.91 euro. Chi non ha versato l'acconto può mettersi in regola pagando l'intero premio entro lo stesso termine (15 ottobre).

Di cosa parliamo. L’obbligo assicurativo è previsto dalla legge 493 del 1999, una normativa poco conosciuta (meno di un milione e mezzo di iscritti). Gli infortuni domestici purtroppo non sono merce rara, dalle statistiche Istat risulta, infatti, che la casa fa più vittime che la strada. Anche quei soggetti che per scelta o necessità si trovano a lavorare esclusivamente tra le mura di casa, devono essere quindi tutelati.

Gli interessati. Dopo i ritocchi della Legge di Bilancio 2019, la legge stabilisce che devono assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico tutti coloro che:

1) avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (per esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione):

2) i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni (il limite precedente era 65 anni);

3) i lavoratori in mobilità;

4) i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

5) i lavoratori in cassa integrazione guadagni;

6) i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). L’assicurazione, in questo caso, deve coprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.

Sono invece esenti dall’obbligo:

1) i titolari di una borsa lavoro;

2) gli iscritti a corsi di formazione o tirocinio;

3) i lavoratori part time;

4) i religiosi.

Gli esenti. Sono esonerati anche coloro che hanno un reddito al di sotto di una determinata soglia: in questo caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.649 euro annui e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.297 euro annui.

Le novità. Dal primo gennaio 2019, scende dal 27 al 16% la percentuale d’inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale).

Viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum pari a 300 euro (rivalutabile annualmente), se l’inabilità permanente è compresa tra il 6 e il 15%. L'intervento legislativo prevede un risarcimento anche nei confronti di quei soggetti che abbiano conseguito un’invalidità permanente compresa tra il 6 e il 26%, percentuali d’ invalidità prima non coperte da alcuna tutela.

Assegno di accompagnamento. La nuova legge prevede, inoltre, la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa. Pertanto, se l'infortunio ha determinato una lesione in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore, all'infortunato, in aggiunta alla rendita, può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagno erogato dall'Inail (circa 533 euro al mese).

Per maggiori informazioni sono a disposizione il Contact center Inail (06/6001) e le associazioni delle casalinghe (Federcasalinghe, Moica e Sindacato casalinghe europee- Scale Ugl).

 

www.inail.it

Leonardo Comegna