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PENSIONI, NOVITÀ E CONFERME NELLA LEGGE DI BILANCIO

Sul fronte pensioni vi sono luci e ombre nella nuova Legge di bilancio 2020 (la 164/2019).  I nati nel 1958 possono tirare un sospiro di sollievo: per loro, infatti, è salva Quota 100, e cioè la possibilità di lasciare il lavoro a 62 anni con 38 anni di contributi. Dal 2021 (se la prossima manovra interverrà sulla misura), e comunque di sicuro dal 2022 (quando finirà la sperimentazione), il meccanismo dovrebbe cambiare. Nel nuovo cantiere pensioni, comunque procedano i lavori di commissioni e tavoli che partiranno da gennaio, un dato è sicuro. Se non si agirà in fretta, tra il 2021 e il 2022 vi sarà uno scalone di 6 anni con cui fare i conti.

Le possibili sperequazioni. Il rischio in caso d’inerzia è quello di creare eccessive sperequazioni tra classi di età vicine. Le ricette per la nuova flessibilità in uscita, però, non mancano. Due le soluzioni: l’aumento da 62 a 64 anni dell’età per Quota 100, ma con un calo di due anni dei contributi richiesti o il calcolo dell’assegno interamente con il metodo contributivo, con un taglio implicito dell’ammontare del trattamento. Un po’ come accade anche oggi per opzione donna. Il presidente Inps Pasquale Tridico, in linea con la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, ipotizza una strada differente. Ovvero, stimare la gravosità dei vari lavori, e in relazione a questa fissare requisiti e condizioni di uscita via via più leggeri. Un’impresa considerata ardua e comunque fonte di possibili, ingiustificate, iniquità. 

La mini rivalutazione. La Legge di Bilancio prevede per il 2020 una mini-rivalutazione degli assegni pensionistici fino a quattro volte il minimo (tra 1.500 e 2mila euro circa). Fino a oggi questi trattamenti potevano contare su un adeguamento all’inflazione del 97%, dal primo gennaio sarà del 100%. A conti fatti, sono pochissimi spiccioli in più: meno di 5 euro l’anno, considerando che l’incremento previsto è dello 0,4%. Per le pensioni più alte viene confermato il meccanismo di rivalutazione del trattamento, con adeguamento al costo della vita via via decrescente. Viene confermato anche il taglio delle pensioni d’oro da 100mila euro in su, con tagli che vanno dal 15 al 40% della quota calcolata con il sistema retributivo.

Quota 100. Come accennato, dopo vari tentennamenti, anche “quota 100” è stata confermata anche per il 2020. Per cui, anche per quest’anno sarà possibile andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 38 anni di contributi. In altre parole, i lavoratori del settore privato possono andare in pensione dal primo aprile prossimo se hanno raggiunti i requisiti entro il 31 dicembre.

Chi li raggiungerà dopo quella data, potrà andare via tre mesi più tardi: la finestra è di tre mesi ed è mobile. I lavoratori pubblici, al contrario, dovranno aspettare il primo agosto. Per loro sono previste finestre di sei mesi con un preavviso di sei mesi (che possono coincidere con i primi indicati). Rimane fermo anche il divieto di cumulo con attività occasionale che producono oltre i 5mila euro.

Opzione donna. È stata prorogata dalla manovra anche la cosiddetta “opzione donna”, che permette alle lavoratrici di andare in pensione anche sotto i 60 anni a condizione che l’assegno sia calcolato interamente con il sistema contributivo e dunque con una penalizzazione che può arrivare anche al 25/30% a seconda dei casi. Fino a oggi hanno beneficiato del meccanismo le donne che al 31 dicembre 2018 avevano almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età se lavoratrici dipendenti o 59 se autonome. Con la proroga, maturati i requisiti entro il 31 dicembre 2019, per la decorrenza della pensione le dipendenti dovranno attendere una ‘finestra’ di 12 mesi e le autonome 18 mesi, sempre con la decurtazione del trattamento. 

Ape sociale e precoci. Sono stati prorogati per un anno anche Ape sociale e l’anticipo per i lavoratori precoci. La prima misura si può ottenere dai 63 anni per coloro che si trovano in condizioni di disagio: disoccupati, coloro che assistono familiari disabili, persone con invalidità pari almeno al 74% e chi svolge lavori gravosi (operai edili, autisti di gru e macchine per l’edilizia, conciatori, macchinisti e personale viaggiante, autisti di mezzi pesanti, infermiere e ostetriche ospedaliere turniste, badanti, maestre d’asilo, facchini, personale addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici, operai siderurgici e del vetro, operai agricoli, marittimi e pescatori). I lavoratori precoci, con 12 mesi di lavoro maturati prima dei 19 anni di età, possono accedere alla quota 41.

 

www.inps.it

Leonardo Comegna