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OGGI SPOSI, LA LUNA DI MIELE LA PAGA L’INPS

Maggio e giugno, insieme a settembre, sono i mesi che tradizionalmente registrano il maggior numero di matrimoni. Non tutti gli sposi sanno che anche l’Inps fa loro un “regalo”: l’assegno per congedo matrimoniale. Ma entriamo nel dettaglio.

Di cosa si tratta. È un assegno che viene concesso in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio (civile o concordatario), di cui si può usufruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto.

Gli interessati. L’assegno Inps spetta a operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:

1) contraggono matrimonio civile o concordatario;

2) possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;

3) fruiscono effettivamente del congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione.

Spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei 90 giorni precedenti la data delle nozze hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette e ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.). Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

L’assegno non spetta invece ai lavoratori dell’industria con qualifica di impiegato e dirigente, ai dipendenti delle aziende agricole, delle aziende commerciali e del credito. Sono esclusi dal beneficio anche i dipendenti pubblici.  

La misura. L’assegno in questione è pari a 7 giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti, oppure 7 giornate di guadagno medio giornaliero, per i lavoratori a domicilio. In entrambi i casi dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale dei contributi a carico del lavoratore (5,54%). Le giornate retribuite salgono da 7 a 8 del salario medio giornaliero per i marittimi. In presenza di part-time verticale, spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa; si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

L’assegno matrimoniale è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, viene corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’Inail a titolo di inabilità temporanea.

Non può essere invece cumulato con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), trattamenti di disoccupazione (Naspi), perché queste indennità sostituiscono la retribuzione non percepita. Per tutto ciò, sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La richiesta. I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale o dichiarazione sostitutiva (l’autodichiarazione) comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa oppure una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando uno dei seguenti canali: Web - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di Pin attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale; patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi o Contact center,  attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.

Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps dal datore di lavoro, per i lavoratori disoccupati la somma viene corrisposta direttamente dall’ente di previdenza.

www.inps.it

Leonardo Comegna