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NUOVO CONGEDO STRAORDINARIO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Con la Circolare 63/2021, emanata nei giorni scorsi, l’Inps presenta le novità in materia di congedo straordinario contenute nell’ultimo decreto-legge (n.31/2021) sul contrasto all'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19.

 

Di cosa si tratta. Il congedo si rivolge ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi, e consiste nella facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa). La misura è prevista per un periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, oppure alla durata della quarantena del figlio.

Il requisito della convivenza e dell’età inferiore a 14 anni deve persistere per tutta la durata del congedo. Può essere fruito da entrambi i genitori (lavoratori dipendenti), ma non negli stessi giorni ,e vale anche per i genitori affidatari o collocatari del minore. Inoltre, entrambi i genitori non devono poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità “cosiddetta agile”. Se ci sono più figli l'indennità resta comunque una sola.

 

Figli disabili. Se il figlio è in una situazione di disabilità grave (secondo la famosa legge n.104/1992), ed è iscritto a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitato in centri diurni a carattere assistenziale, il congedo può essere fruito anche se il figlio non convive con il genitore e ha un'età superiore a 14 anni. Peraltro, in questo caso, il congedo può essere utilizzato anche in seguito alla chiusura del centro assistenziale diurno. 

 

Figli tra 14 e 16 anni. Se il figlio ha un'età compresa tra 14 e 16 anni, in luogo del congedo retribuito, uno dei genitori, in alternativa all'altro, ha diritto a  un'aspettativa non retribuita; non esiste la contribuzione figurativa, ma sono previsti il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto. In questi casi, dato che non c'è indennità economica da corrispondere, la domanda va presentata al datore di lavoro e non all'Inps.

 

La domanda. La presentazione della domanda di congedo all'Inps riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. I dipendenti pubblici, infatti, devono presentare la domanda esclusivamente alla propria Amministrazione, che è tenuta anche a indennizzare il relativo periodo.

 

www.inps.it