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MATERNITÀ, COME FUNZIONANO LE TUTELE PREVISTE DALLA LEGGE

Prima di tutto la Costituzione. L’art. 37, infatti, dice che “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

Questi principi, che sono orientati a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia e lavoro, sono successivamente ribaditi nel Testo unico (emanato con il Decreto legislativo n.151/2001 e rinnovato con il Decreto legislativo n. 80/2015) che, in attuazione del famoso Jobs Act, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei congedi parentali. Esaminiamo meglio, dunque, i due testi che costituiscono il più importante riferimento normativo in materia di tutela della genitorialità.

L’assenza obbligatoria. Il congedo di maternità consiste nell'astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto, durante il quale la lavoratrice percepisce un’indennità economica che sostituisce la mancata retribuzione (anche in caso di adozione o affidamento di minori). Qualora si verifichino circostanze che impediscono alla madre di beneficiare del congedo di maternità (per esempio per morte), il diritto all’astensione dal lavoro e alla relativa indennità spetta invece al padre. Il cosiddetto “congedo di paternità”.

Periodo temporale. La sospensione dell’attività lavorativa riguarda i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre successivi. Oltre che, in caso di parto avvenuto dopo la data presunta, i giorni compresi tra la data presunta e quella effettiva. 

E’ prevista una flessibilità, e cioè la possibilità di proseguire l’attività lavorativa durante l'ottavo mese di gestazione, prolungare il periodo di congedo dopo il parto per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell'ottavo. La legge, quindi, prevede che le lavoratrici abbiano la possibilità di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi. Nel caso in cui la futura mamma scelga questa seconda opzione, l’unica condizione richiesta è che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che quest’opzione non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro.

L’alternativa. La Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 485, legge n. 145/2018) ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle formule di congedo prima illustrate, la facoltà di fruire dei cinque mesi di astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto, a condizione che un medico attesti che questo non metta a rischio la salute della madre e del nascituro. 

Il congedo di paternità. In base all’articolo 28 del Testo unico, nei casi di morte, grave infermità della madre o abbandono il padre lavoratore ha diritto  di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice. Il padre lavoratore dipendente ha inoltre diritto di richiedere il congedo, anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma con diritto all’indennità di maternità. 

Quest'eventualità non va confusa con quella del "congedo papà", per il quale la Legge di Bilancio 2020 ha disposto una proroga aumentando da sette a dieci, anche in via non continuativa, il numero di giorni fruibili entro i cinque mesi dalla nascita (o adozione/affidamento) del figlio. 

Anche per il 2021 il padre lavoratore dipendente potrà poi astenersi per un ulteriore giorno (congedo facoltativo), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Quanto spetta. Dipende a seconda della tipologia di lavoratore coinvolto:

1) Lavoratori subordinati - Durante i periodi di congedo di maternità (o di paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un'indennità economica pari all'80% della retribuzione giornaliera, calcolata in base all'ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo;

2) Iscritti alla Gestione separata Inps - Il diritto all'indennità di maternità/paternità spetta se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del congedo risultano effettivamente accreditati (o dovuti) almeno tre contributi mensili comprensivi dell’aliquota maggiorata.

L'indennità di congedo giornaliera è pari all'80% di 1/365 del reddito.

La Legge di Bilancio 2020 prevede che nei casi di congedo, sia obbligatorio che facoltativo, al padre lavoratore spetta un'indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della retribuzione

Di regola l'indennità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, che recupera le somme dalla contribuzione dovuta all’Inps.

La domanda. Sia per i lavoratori dipendenti sia per gli iscritti alla Gestione separata Inps, la domanda di maternità (o paternità) dev’essere presentata con una delle seguenti modalità:

1) via Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
 Contact center integrato (830.164 il numero gratuito da utilizzare da telefono fisso);

2) patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La lavoratrice (o il lavoratore) è inoltre tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro trenta giorni dal parto mediante una delle modalità telematiche sopra indicate.

La domanda di congedo parentale va invece inoltrata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità; dev’essere presentata all’Inps mediante le medesime modalità opra citate.

Comunicazione all’azienda. Al datore di lavoro il periodo di congedo dovrà essere comunicato secondo i criteri definiti dai contratti collettivi o comunque con un preavviso di almeno cinque giorni. Il lavoratore, inoltre, deve consegnare al datore stesso copia della domanda inviata all’Inps, indicando l’inizio e la fine del periodo di assenza. Essendo il congedo frazionabile, quest’adempimento dovrà essere ripetuto ogni qualvolta il lavoratore intenda fruire dei periodi di congedo parentale.

La lavoratrice madre che intenda fruire dei riposi giornalieri deve presentare domanda al proprio datore di lavoro prima dell’inizio del periodo di riposo e comunicare eventuali variazioni successive.

 

 www.inps.it