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MALATTIA, AUMENTANO LE TUTELE PER I CO.CO.CO

Indennità leggermente più pesanti quest’anno per malattia e degenza ospedaliera dei collaboratori. Dopo un blocco di due anni, si smuovono le acque con un incremento pari all’1,1%. In particolare aumenta l’indennità di malattia, che passa a 12 euro giornalieri per il valore minimo, e 23 per quello massimo.

Più coperti. Per fornire una maggior tutela ai lavoratori parasubordinati, a partire dal 1998 all’interno della gestione è stato istituito un fondo per la corresponsione degli assegni familiari e dell’indennità di maternità, cui con la legge finanziaria 2000 si è aggiunta una sorta di indennità di malattia. Il fondo si alimenta attraverso la maggiorazione dello 0,72% del contributo dovuto dai collaboratori “scoperti”.

Una mano alle mamme. In seguito alla parità di trattamento con le dipendenti, voluta dalla legge finanziaria del 2001, l’assegno di maternità delle lavoratrici atipiche è diventato un po’ più consistente, passando da un importo fisso, legato all’anzianità contributiva dell’ultimo anno, all’80% del reddito in base a cui vengono versati i contributi. Per ottenere l’indennità, le interessate devono inoltrare domanda all’Inps a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello per cui viene richiesta.

L’assegno familiare. Anche la disciplina dei trattamenti di famiglia, come l’indennità di maternità, è stata equiparata a quella dei lavoratori dipendenti. Per questo motivo, i parasubordinati hanno diritto allo stesso assegno per il nucleo familiare previsto per i dipendenti, legato cioè al reddito del nucleo e al numero dei suoi componenti. Perché scatti il diritto al trattamento di famiglia, la somma dei redditi che derivano dalle attività di collaborazione dev’essere almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

La quota del 70% può essere raggiunta anche con l’aiuto dei compensi che derivano da attività di lavoro dipendente maturati da un altro componente della famiglia. La disposizione si riferisce ai casi di nuclei familiari in cui siano presenti due titolari di diritto all’assegno (uno come dipendente e l’altro come parasubordinato) che sono titolari in proprio del diritto ma non possono esercitarlo, perché nessuno dei due raggiunge autonomamente il requisito del 70%.

La domanda deve essere presentata a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello per cui viene richiesta la prestazione.

L’indennità di malattia. La legge finanziaria del 2000 ha esteso ai parasubordinati anche l’assicurazione malattia, ma solo per i casi di degenza ospedaliera. Per il diritto all’indennizzo sono previste due condizioni:

1) nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero l’interessato deve far valere almeno tre mesi di contribuzione accreditata, anche non continuativi;

2) il reddito assoggettato al contributo, riferito all’anno che precede il ricovero ospedaliero, non deve superare il 70% del massimale contributivo valido per l’anno in cui si verifica la degenza.

Questo vuol dire che per i ricoveri che si verificano nel 201, occorre guardare il reddito del 2018 che non deve superare i 71.780,10 euro (70% di 102.543 euro, massimale per il 2019). L’assegno, corrisposto per non più di 180 giorni, è calcolato in relazione al massimale contributivo di quell’anno, diviso per 365.

L’indennizzo varia a seconda dell’anzianità contributiva fatta valere nei 12 mesi che precedono il ricovero. Le percentuali di commisurazione, da applicare al massimale imponibile (102.543 euro), sono le seguenti:

1) 8% nel caso in cui la contribuzione raggiunga le quattro mensilità;

2) 12% se sono da cinque a otto;

3) 16% da nove a 12 (in tutti e tre i casi, le mensilità possono anche essere non continuative). Tradotto in cifre, in caso di ricovero nel corso del 2019, il lavoratore parasubordinato che nel 2018 poteva far valere l’intera copertura assicurativa (12 mesi), ha diritto a un assegno giornaliero di 45 euro (102.543 diviso 365, per 16%).

Per ottenere l’indennizzo dall’Inps gli interessati devono inoltrare apposita domanda (in modalità telematica), entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera, allegando il certificato di degenza.

Più tutela per chi si ammala. Per i lavoratori parasubordinati fino al 2006, la copertura per la malattia scattava solo in caso di ricovero ospedaliero. La legge finanziaria del 2007 ha introdotto anche per i Cococo l’indennità giornaliera in caso di assenza, simile a quella prevista per i dipendenti. La misura della prestazione è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera (come già è stato detto sopra). Per questo motivo, l’indennità di malattia va calcolata applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi che precedono l’evento, assumendo come riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo.

Per le malattie iniziate nel 2019, anno nel quale il massimale contributivo è pari a 102.543 euro, l’indennità viene calcolata su 277,88 euro (101.427, massimale anno precedente, diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:


1) 11,11 euro (4%), se nei 12 mesi che precedono l’evento risultano accreditate da tre a quattro mensilità di contribuzione;

2) 16,67 euro (6%), se le stesse mensilità vanno da cinque a otto;

3) 22,23 euro (8%), se sono comprese tra nove e 12.

 

L’indennità di malattia del 2019

Anzianità contributiva

Importo giornaliero

Massimale di reddito

 

Degenza ospedaliera

Indennità malattia

 

 

70.999

 

 

 

Da 3 a 4 mesi

 24  euro

12 euro

Da 5 a 8 mesi

 34 euro

17 euro

Da 9 a 12 mesi

 45 euro

23 euro

 

 

www.inps.it

Leonardo Comegna