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LIBERI PROFESSIONISTI, RICONGIUNZIONE SENZA LIMITI

Buone notizie per i liberi professionisti: ricongiungere i periodi contributivi (legge n. 45/1990) per un’unica pensione nella propria cassa è sempre possibile. Senza alcuna limitazione, e indipendentemente dalla omogeneità o meno del metodo di calcolo delle contribuzioni versate nelle diverse gestioni.  A stabilirlo è stata una sentenza della corte di Cassazione (la n. 26039, depositata il 14 ottobre), che ha respinto il ricorso con cui l’Inps, in relazione a una simile richiesta, sosteneva possibile solo l’accesso agli istituti della totalizzazione e del cumulo gratuito.
 

Il caso. La sentenza deriva da un caso discusso davanti alla corte d'appello di Ancona, che aveva riconosciuto il diritto di un dottore commercialista iscritto alla propria cassa di previdenza, di ottenere la ricongiunzione dei contributi versati presso la gestione separata (quella dei co.co.co.).

Il diritto riconosciuto dalla corte era stabilito dalla legge (articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990) che, in modo esplicito, riconosce la facoltà di ricongiungere i diversi “spezzoni” di posizioni assicurative (escludendo solo quelle già utilizzate per la liquidazione di un trattamento pensionistico). Senza altre limitazioni. E a prescindere dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.

A questo proposito, l’alta corte sottolinea il diritto del libero professionista che abbia versato in forme obbligatorie di previdenza per dipendenti o per lavoratori autonomi a ottenere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di professionista.

 

Metodo contributivo. Nel ricorso in cassazione, l’Inps aveva contestato una non conformità della sentenza emessa dal tribunale di Ancona, sostenendo invece che in questo caso la facoltà di ricongiunzione non può essere riconosciuta se il trattamento pensionistico dell’interessato deve essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo. In tal caso, secondo l’ente previdenziale, opererebbero solo gli istituti del cumulo e della totalizzazione. Insomma, la ricongiunzione sarebbe ammessa solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti. Ma per i supremi giudici, evidentemente, non è così.

 

Leonardo Comegna

www.cortedicassazione.it

 

La foto © Maurizio Giuseppe Montagna ritrae il palazzo della corte di Cassazione