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LIBERI PROFESSIONISTI, NIENTE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

I professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato (avvocati, medici, ingegneri. ecc.) sono esclusi dal contributo a fondo perduto di mille euro che viene concesso per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Questo emerge dall’ultima versione del decreto legge Rilancio.

Nella bozza, infatti, si legge che “il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Nelle precedenti formulazioni era riconosciuto “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva”. Nel testo attuale, invece, il passaggio è stato modificato come detto sopra.

Il dubbio. Il punto determinante e che non lascia dubbi è quello in cui si specifica che “il contributo non spetta ai soggetti la cui attività è cessata (…), nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza”. In base a questa formulazione, il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario e ai soggetti che hanno ricavi dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio é diretta l'attività dell'impresa (e non è il caso dei liberi professionisti). O a coloro che ricevono compensi sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (2019)

Fondo perduto. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per determinare correttamente i predetti importi, la norma fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale ridotta rispetto alle prime bozze che sono circolate, ed è calcolato sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019. La percentuale di rimborso è del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019: cala al 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro. Il 10% spetta ai soggetti con ricavi o compensi da un milione di euro a 5 milioni di euro.

Nella nuova formulazione anche i dipendenti sono esclusi dall'agevolazione. Questa precisazione è abbastanza particolare, a meno che non voglia significare che sono esclusi i soggetti che, pur svolgendo un’attività come soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva, sono nel contempo dipendenti in altre imprese.

Se questa disposizione del decreto legge Rilancio venisse confermata durante l’iter parlamentare, ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza verrebbe quindi riconosciuto solo il bonus di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio. “Un’insopportabile ingiustizia”, l’ha definita Alberto Oliveti, Presidente dell’AdEPP, l’Associazione delle Casse di previdenza private, e dell’Enpam, l’Ente di previdenza dei medici, “le risorse provengono dalle tasse che paghiamo tutti e che i professionisti iscritti alle Casse pagano addirittura due volte, personalmente e attraverso i loro enti. Auspico quindi che i mille euro vengano dati a tutti i professionisti e non si creino ulteriori insopportabili ingiustizie verso  categorie duramente colpite dall’emergenza Covid-19 e che hanno dimostrato, anche a costo della propria vita, di essere al servizio del Paese”.

 

www.adepp.info