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LAVORO: MAGGIORI TUTELE PER PARASUBORDINATI E RIDER

Ampliate le tutele per malattia e maternità per i Co.co.co, i lavoratori para-subordinati iscritti alla Gestione separata Inps. Per aver diritto a indennità e congedi, infatti, basterà soltanto un mese di contribuzione, anziché tre. Raddoppia, inoltre, l'indennità per degenza ospedaliera e, di conseguenza, l'indennità di malattia. Nuove norme sono in arrivo anche per i cosiddetti "rider".

Le novità sono contenute nel decreto legge 101/2019, in vigore dal 5 settembre, che ora passerà all’esame del Parlamento per la definitiva conversione in legge. Si tratta del secondo intervento dopo il famoso “Job act” del lavoro autonomo (legge n.81/2017), con cui era già stata realizzata un’importante riforma in materia. Queste,  sono le modifiche da segnalare.

Copertura più ampia. La novità interessa gli iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria. Coloro, cioè, che pagano l'aliquota contributiva piena del 34,23% o 33,72% se non c'è diritto all'indennità di disoccupazione, Dis-Coll, ovvero 25,72% per i professionisti senza cassa autonoma.

Due modifiche. La prima riduce i requisiti di contribuzione per il diritto all'indennità giornaliera di malattia, a quella di degenza ospedaliera, al congedo di maternità e al congedo parentale. Oggi i requisiti richiedono almeno tre mesi di contributi alla gestione separata nei 12 mesi precedenti la data dell'evento; a partire dal 5 settembre è sufficiente un mese soltanto.

Un'altra modifica riguarda il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera. Quest'ultima, nella disciplina vigente sino al 4 settembre, è corrisposta nella misura dell'8% o 12% o 16% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale di imponibile contributivo, previsto nell'anno di inizio della degenza (pari, nel 2019, a 102.543 euro).

Nell'ambito delle tre precedenti, l’aliquota è individuata sulla base della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero: fino a quattro mesi l'8%, da cinque a otto mesi il 12% e da nove a dodici mesi il 16%. L'indennità giornaliera di malattia è, a sua volta, pari al 50% della misura che spetterebbe per l’indennità di degenza ospedaliera.

Requisiti reddituali. Restano fermi gli altri requisiti e, in particolare, quelli reddituali. Nell'anno solare precedente quello dell'evento, il reddito non deve superare il 70% del massimale contributivo annuo: per gli eventi 2019, il reddito non può superare il 70% del massimale 2018, pari a 101.427 euro, quindi 70.999 euro.

Rider più tutelati. Le nuove norme, che entreranno in vigore dopo 180 giorni (sei mesi) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, si rivolgono ai lavoratori occupati con rapporti di lavoro non subordinato che sono “impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali”.

Ai fini delle nuove norme, per queste ultime s’intendono “i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo”.

Le novità sono tre:

1) i rider non possono essere retribuiti “prevalentemente” in base alle consegne effettuate;

2) i contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti;

3) la retribuzione base oraria è riconosciuta a patto che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.

Prima di queste novità, tuttavia, i rider potranno contare su una nuova norma, operativa immediatamente dal 5 settembre, in base a cui hanno diritto a vedersi applicata “la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” nel caso siano titolari di rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

www.gazzettaufficiale.it

www.inps.it

Leonardo Comegna