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LAVORATRICI MADRI, GLI SCONTI PER LA VECCHIAIA

La normativa italiana prevede un particolare sconto dell’età pensionabile a favore delle lavoratrici madri. Lo prevede la riforma Dini, che applica questi benefici a chi percepisce un assegno determinato esclusivamente con il calcolo contributivo.

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Lo sconto. Si tratta di un beneficio che consente un piccolo anticipo dell'età pensionabile, in un momento in cui i requisiti per il ritiro dal lavoro si stanno allungando sempre più per effetto dell'applicazione della speranza di vita.

Questa legge riconosce alle lavoratrici madri un anticipo di età rispetto al requisito della pensione di vecchiaia (67 anni sino a tutto il 2022), pari a quattro mesi per ogni figlio nel limite massimo di 12 mesi.

Un esempio pratico. Una lavoratrice che ha avuto due figli può anticipare l'uscita di otto mesi. Nel caso in cui i figli siano tre, si raggiunge il massimo beneficio di 12.

 

Le interessate. Come detto, l’agevolazione, riguarda solo chi ha l'assegno determinato completamente con il sistema contributivo. E cioè chi ha iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996. Sono escluse, invece, le lavoratrici con anzianità prima di quella data – a meno che non esercitino la cosiddetta “opzione” al sistema di calcolo contributivo.

Una scelta che è possibile se l'anzianità è inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e pari o superiore a 15 anni di cui almeno cinque dopo il 31 dicembre 1995. Il beneficio può essere attivato anche anche dalle lavoratrici che esercitino la facoltà di computo nella gestione separata. Circostanza che determina il passaggio al sistema contributivo di tutti gli importi versati anche prima del 1996.

 

Le escluse. Niente da fare invece, per chi ha scelto Opzione donna, che non determina un passaggio completo al sistema contributivo - limitato alle sole regole di calcolo dell'assegno. La pensione, infatti, resta nel “sistema misto”. Chi esercita l’opzione non potrà dunque vedersi riconosciute queste agevolazioni.