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L’ASSICURAZIONE INAIL OBBLIGATORIA ANCHE PER I RIDERS

Dal primo febbraio scorso l’obbligo assicurativo Inail è stato esteso ai riders. Si tratta, com’è noto, dei lavoratori autonomi che svolgono l’attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motori, attraverso piattaforme anche digitali. L’Istituto ha recentemente pubblicato una nota, recependo le disposizioni della Corte di Cassazione (sentenza n. 1663/2020), con le prime istruzioni operative. Questo tipo di attività, per la quale si sta sempre sulle strade in bicicletta o motorino, ha un’elevata probabilità di infortunio o malattia professionale.

La legge. A dare una svolta alla poco chiara situazione di questi lavoratori (oggetto che molti definivano di un vergognoso “caporalato”) è stata la legge n. 128/2019 (la riforma del “job act” del lavoro autonomo) che ha appunto affermato l’esigenza di una tutela infortunistica a favore dei “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.

Già da tempo erano state presentate diverse proposte che avrebbero voluto seguire la strada della contrattazione collettiva (e non più a cottimo) per rider, fattorini e quant’altro. La più grande perplessità, esposta da alcuni rappresentanti di queste categorie, è stata quella che molti rider, soprattutto i più veloci nell’effettuare le consegne, con l’attuale sistema a cottimo riuscirebbero a percepire retribuzioni mensili più elevate di quelle previste da una retribuzione oraria. In secondo luogo, per le imprese e le piattaforme erogatrici di questi servizi, in termini di costi sarebbe stato insostenibile un aumento in blocco di tutte le tutele previste per i lavoratori subordinati.

Le conseguenze. Ora dunque la situazione è stata normalizzata. L’impresa di consegne che utilizza la piattaforma, anche digitale, ha l’obbligo di effettuare le denunce d’infortunio sul lavoro e malattia professionale nei termini e nelle modalità previste per gli altri lavoratori dipendenti. I lavoratori in questione, e cioè i riders, in caso d’infortunio o malattia professionale hanno diritto alle stesse prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, in primo luogo  l’indennità per inabilità temporanea assoluta, che si ottiene moltiplicando il numero delle giornate di effettiva attività per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale (48,74 euro nel 2020).

A questa si aggiungono le prestazioni in capitale e in rendita per danno permanente, comprese quelle per eventi mortali, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Inail alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati.

I riders sono assicurati anche per tutti gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, nonché per l’infortunio in itinere (avvenuto nel tragitto da casa per recarsi al lavoro). Per ottenerle, il fattorino dovrà dare al datore di lavoro immediata notizia di qualsiasi infortuno gli accada, anche di lieve entità, o denunciare la malattia professionale. Per assolvere quest’obbligo, il lavoratore deve fornire all’impresa il numero identificativo del certificato medico d’infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. L’obbligo di denuncia d’infortunio o malattia professionale da parte del datore di lavoro decorre dalla data in cui gli sono stati notificati gli estremi del certificato medico.

 

www.inail.it