I DIPENDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI SONO ASSICURATI INPS
Il personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali è iscritto all'Inps. A precisarlo è lo stesso ente di previdenza nella circolare n. 40/2022. In poche parole, l’istituto, dopo 15 anni, “corregge” il ministero del lavoro, che li voleva dipendenti pubblici.
Ordini e collegi. L'Inps ricorda prima di tutto che ordini e collegi sono enti pubblici “autarchici” istituiti per legge con personalità giuridica di diritto pubblico. Svolgono un'attività d'interesse della collettività, cioè di garanzia del corretto esercizio di una professione.
Doppio regime. Il sistema pensionistico prevede l'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per invalidità, vecchiaia o superstiti (Ivs), come forma universale per garantire le pensioni alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Accanto all'Ago ci sono le forme di “esclusione” (casse pubbliche) per i dipendenti di amministrazioni statali, province, comuni, Ipab e via dicendo. Nel tempo, è stata prevista per gli enti pubblici e per quelli parastatali la facoltà d'iscrivere il personale dipendente alle casse pubbliche, con conseguente esclusione dall'Ago, tramite delibera da adottare entro termini perentori (l'ultimo è scaduto il 26 febbraio 1992).
Pertanto, il personale di ordini e collegi deve essere iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) – come ha precisato l'Inps.
Tutto ciò fatta salva l'iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (Cpdel) di chi lavora negli ordini e dei collegi che hanno adottato quella delibera.
Contribuzioni minori. Gli obblighi contributivi minori per ordini e collegi, spiega ancora l'Inps, sono fissati in base alle norme delle varie assicurazioni diverse da quella pensionistica (disoccupazione, malattia, maternità e via dicendo).
Per malattia e maternità non è dovuta alcuna contribuzione. La normativa infatti prevede che durante l'evento siano erogati, dal datore di lavoro, il trattamento economico fondamentale (in caso di malattia) e quello previsto dalle disposizioni normative e contrattuali (per la maternità).
Stesso discorso vale per i contributi Cuaf (assegni familiari). Le norme sugli assegni per il nucleo non si applicano al personale degli enti pubblici il cui trattamento di famiglia è previsto per legge. In particolare, non c'è obbligo contributivo se ai dipendenti degli ordini e collegi è garantito un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto in materia di Anf.