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HAI UNA POLIZZA EUROVITA? ECCO COSA DEVI FARE

Meno di un mese fa, l'Ivass ha sospeso l’attività dei cda di Eurovita ed Eurovita Holding, congelando poi fino al 31 marzo i riscatti delle polizze (con l'esclusione di riscatti e anticipazioni di strumenti previdenziali complementari).

La situazione ha comprensibilmente preoccupato i clienti, che si sono rivolti in massa alle associazioni dei consumatori per cercare di comprendere come agire nei confronti di questa situazione. Quanto rischiano? E che cosa devono fare per tutelarsi?

Secondo Confconsumatori, "gli eventuali rischi si differenziano in base al tipo di polizza acquistata": per questo motivo, "è consigliabile richiedere una copia del contratto per avere piena consapevolezza della propria posizione e delle tutele previste in caso (a oggi molto remoto) di liquidazione coatta amministrativa".

Tutele a cui si aggiungr "la possibilità di valutare la correttezza dell’operazione di acquisto per coloro che hanno comprato tramite intermediario".  
 

Plauso all'Ivass. Plauso quindi all'Ivass, il cui intervento, ha affermato Antonio Pinto, avvocato e responsabile del settore assicurativo di Confconsumatori, "è garanzia che si faccia chiarezza sulla reale situazione patrimoniale di Eurovita. E' probabile che si trovi una soluzione positiva con la ricapitalizzazione della compagnia, vista anche la notizia odierna (di ieri, ndr) del versamento di 100 milioni di euro dal socio Cinven in aumento capitale. Il fatto che gli attivi a copertura siano di poco inferiori alla soglia minima imposta da Solvency significa che i mezzi patrimoniali della compagnia sono ancora positivi. Ivass chiede che i livelli patrimoniali vengano alzati per tollerare rischi futuri, ma comunque oggi gli attivi patrimoniali che risultano dal bilancio appaiono sufficienti a fronteggiare i passivi". 

 

"No panic". Nel mentre, il consiglio è di non lasciarsi prendere dal panico. "Di certo, oggi non ha senso giuridico avviare cause contro nessuno", ha affermato Marco Festelli, presidente di Confconsumatori. "Utile invece richiedere a chi ci ha venduto la polizza, la documentazione contrattuale completa, così da avere piena consapevolezza di quello che si è firmato e di quale sia il contenuto effettivo della polizza. Questo consente di avere già i dati utili per il futuro qualsiasi cosa accada. Inoltre, sulla base dei documenti di contratto si potrà verificare se la propria polizza rientra fra quelle escluse dal perimetro della sospensione dei riscatti come le previdenziali ramo I, quelle per eventi di rischio già realizzato, o scadute prima del 6 febbraio, che possono essere già oggi escusse senza nessun problema".

 

Le ramo I... Le ramo I, ricorda Confconsumatori, sono i prodotti più sicuri, a cui non si applica la sospensione dei riscatti: nell’ambito di Pip o fondi pensione aperti istituiti da compagnie assicurative possono infatti essere usate queste polizze. Che, spiena Pinto, in questo caso "possono avere la struttura di un patrimonio separato e autonomo a cui si applica l’articolo 2117 del codice civile: quei fondi non sono per nulla aggredibili dai creditori della compagnia e sono vincolati a ripagare i sottoscrittori delle polizze vita con contenuto previdenziale". 

 

... e III. Per le ramo I, come le III (unit e index linked che investono in prodotti finanziari), la separazione dal patrimonio della compagnia è solo contabile. Ciò significa che, anche in caso di liquidazione coatta amministrativa (per cui però, spiega Pinto "oggi non sussistono i presupposti"), questi investitori avrebbero la priorità. Anche se subito dopo le spese della procedura: "al pagamento dei crediti dei titolari di polizze vita", choarisce Pinto, "va anteposto il pagamento di tutte le spese sostenute nel periodo della procedura di Lca, come per esempio gli stipendi dei dipendenti, i compensi degli organi e dei professionisti che lavorano durante la procedura e altre spese che sono in prededuzione rispetto a tutto il resto. E quindi ovviamente incidono sul quantum delle restituzioni, visti anche i tempi lunghi di queste procedure". 
 

Gli intermediari sono responsabili. Chi ha acquistato la polizza da un intermediario è anche tutelato dalla Idd del 2018. "La giurisprudenza è univoca fin dal caso delle polizze con sottostante Lehman Brothers, nell’affermare che le polizze con sottostante prodotto finanziario vanno assimilate – quanto a tutela del cliente – agli investitori che comprano direttamente un prodotto finanziario", puntualizza Pinto.

Per questo motivo, le norme di tutela si applicano anche a loro. Con una conseguenza: occorrerà verificare "se l’intermediario ha rispettato gli obblighi informativi e di adeguatezza". Su questa base, "il risparmiatore potrà inviare un reclamo alla banca o altro intermediario che gli ha venduto la polizza e costituirlo in mora interrompendo qualsiasi termine prescrizionale".