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FONDI PENSIONE, STESSO FISCO PER PUBBLICI E PRIVATI

È illegittimo il diverso trattamento tributario, tra dipendenti pubblici e privati,  previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei fondi pensione negoziali. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 218 depositata nei giorni scorsi, affermando che anche ai dipendenti pubblici dev’essere riconosciuto il regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i soli dipendenti privati.

Tutto questo penalizza i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, sebbene le due fattispecie siano sostanzialmente omogenee. Si tratta quindi di una discriminazione che viola il principio dell’eguaglianza tributaria.

Il caso. La questione era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, cui si era rivolta un’insegnante per ottenere il rimborso, negatole dall’Agenzia delle entrate sulla base della disposizione censurata, delle maggiori imposte pagate sull’importo riscattato dal Fondo pensione Espero. Su questo reddito ora si dovrà applicare la più favorevole imposta sostitutiva introdotta dal 2007, anziché l’aliquota determinata sommando l’importo stesso al reddito complessivo dell’anno.

Le differenzePer i lavoratori del settore privato sin dal 2007,  è stato introdotto un regime fiscale più agevole consistente in una tassazione sostitutiva del 15% diminuita dello 0,3% per ogni anno di adesione alla forma di previdenza complementare superiore al 15° (sino a una riduzione massima del 6%: in pratica l’aliquota può scendere sino al 9%).

Questa tassazione opera in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percipiente e non concorre, pertanto, a determinarne il reddito complessivo del percipiente. Se il riscatto è dovuto alla perdita del requisito di partecipazione al fondo per cause diverse da quelle espressamente previste (inoccupazione di almeno 12 mesi, mobilità, cassa integrazione,  l’invalidità permanente e  la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica), l'imposta sostitutiva è del 23%. 

Le motivazioni.  La Corte ha sostanzialmente fatto leva sull’omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare, sia nei fondi negoziali dei dipendenti privati sia in quelli dei dipendenti pubblici. Concludendo che la duplicità del trattamento tributario del riscatto della posizione maturata, non può essere giustificata né dalla diversa natura del rapporto di lavoro, né dal fatto che l’accantonamento del Tfr dei dipendenti pubblici è virtuale, in costanza di rapporto di lavoro.

 

www.cortecostituzionale.it

Leonardo Comegna