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ENTRO IL PRIMO APRILE LA CERTIFICAZIONE UNICA PER LAVORATORI E PENSIONATI

Ci sono ancora pochi giorni a disposizione dei sostituti d’imposta per il rilascio della certificazione unica (Cu), l’ex modello Cud: il documento fiscale che le aziende e l’Inps devono produrre per certificare i redditi di lavoro dipendente o pensione. Quest’anno il 31 marzo cade di domenica, quindi la data di scadenza per la consegna delle certificazioni 2019 è fissata al primo aprile.

Che cos’è. La Certificazione Unica (modello Cu), è l’attestazione cumulativa dei redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati, che il datore di lavoro o l’ente pensionistico rilasciano ai lavoratori o pensionati per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato. La Cu si distingue per il fatto che vengono certificati anche i dati relativi agli imponibili previdenziali, ovvero i contributi trattenuti ai fini della pensione. Riepiloga, dunque, tutti i redditi corrisposti dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico nell’arco di un anno solare. Al modello, inoltre, sono allegate le schede per il versamento del “Cinque per mille” e “dell’Otto per Mille.

Cosa si deve fare. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico trasmettono il modello all’Amministrazione finanziaria entro il 7 marzo, oltre a consegnare il modello sintetico di Cu al contribuente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati conseguiti i redditi certificati, oppure entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il documento può essere consegnato in due modalità:

1) cartacea, obbligatoria per eredi o per dipendenti che hanno cessato il rapporto, da parte del datore di lavoro o recandosi presso gli sportelli dell’Inps (per i pensionati e i percettori d’indennità varie, come la Naspi e la Cassa integrazione); rivolgendosi a un Caf o ente di patronato in modo gratuito o ad altri professionisti abilitati (commercialisti e consulenti del lavoro); recandosi presso un ufficio postale e facendone richiesta allo “sportello Amico”.

2) telematica (a patto che il destinatario abbia gli strumenti necessari per riceverlo e stamparlo), attraverso il portale Inps seguendo la procedura automatica e inserendo il proprio codice fiscale e il codice identificativo (Pin). Per poter scaricare la certificazione dell’Inps bisogna accedere al servizio disponibile al percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Certificazione unica (Cittadino)”.

La possibilità di richiedere l’invio tramite posta e presso il proprio domicilio della certificazione riguarda solo i cittadini di più di 80 anni, titolari di indennità di accompagnamento. Il servizio, chiamato “Sportello Mobile”, prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede competente per territorio, per richiedere la spedizione della Cu al proprio domicilio.

Negli altri casi d’impossibilità ad accedere alla certificazione è possibile richiedere l’invio della Cu 2019 presso il proprio domicilio, telefonando ai numeri verdi 800.434320 e 803.164, abilitati solo alle chiamate da rete fissa. Le chiamate da telefono mobile possono essere effettuate al numero 06/164164.

La Cu può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, oltre alla delega che autorizza l’Inps al rilascio della certificazione, sono necessarie le copie dei documenti di riconoscimento (la carta d’identità) dell’interessato e del delegato. L’erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia del proprio documento di riconoscimento.

No dichiarazione dei redditi. Il contribuente che nell’anno ha percepito soltanto i redditi riportati nella Cu o è titolare di uno o più trattamenti pensionistici (per i quali si applica “il casellario delle pensioni”), è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico), a condizione che il datore di lavoro abbia eseguito correttamente il conguaglio delle imposte. Il contribuente esonerato può scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi se, per esempio, nell’anno ha sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta (per esempio, spese mediche, interessi sui mutui, ecc.).

www.inps.it

Leonardo Comegna